Gestione Affitti

Senza adesione formale l’intesa non è vincolante

di Augusto Cirla

Quello a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee non turistiche. Il corrispettivo può essere liberamente stabilito dalle parti, tranne che in alcune zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali stipulati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini maggiormente rappresentative

In virtù di queste regole, non trova dunque fondamento la pretesa del conduttore di vedersi restituiti i maggiori canoni versati rispetto a quelli invece previsti nell’accordo sottoscritto soltanto da alcune associazioni sindacali locali, la cui assistenza non è stata peraltro nemmeno richiesta in sede di stipula del contratto transitorio. Solo in quest’ultimo caso, infatti, avrebbero dovuto essere rispettati i limiti e le condizioni oggetto dell’accordo locale.

Significa che, in assenza di una formale adesione, l’accordo territoriale non può porre vincoli alle parti nella libera contrattazione (Cassazione 25 maggio 2018, n. 13058).

Peraltro, occorre tener conto che la disciplina dettata in tema di locazioni transitorie prevede che l’immobile affittato debba essere specificatamente individuato, per poter applicare la misura del canone definito dagli accordi locali.

A ciò si aggiunga che la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto di locazione a uso transitorio è subordinata alla specifica individuazione (in una clausola dell’atto) dell’esigenza transitoria della parte che intende avvalersene, nonché all’allegazione al contratto stesso della documentazione che comprova tale transitorietà.

Non da ultimo, c’è la necessità che i contraenti, prima del termine di scadenza del contratto, confermino l’eventuale persistenza della condizione che giustifica l’uso transitorio del bene locato ( Tribunale di Pisa, 10 luglio 2018, n. 623).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©