Gestione Affitti

Sanzioni dimezzate per chi trasmette entro il 4 settembre

di Andrea Marchegiani e Luisa Miletta

La comunicazione delle locazioni brevi in scadenza al 20 agosto consta in una trasmissione di dati da effettuarsi utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate.

I dati contenuti nella comunicazione sono:

• nome, cognome e codice fiscale del locatore,

• durata del contratto,

• importo del corrispettivo lordo, che viene a sua volta definito come «ammontare dovuto dal conduttore sulla base del contratto»,

• indirizzo dell’immobile (provvedimento Entrate del 12 luglio 2017, n. 132395).

Non va indicato, quindi, il nome del conduttore. Inoltre, la comunicazione può essere effettuata «in forma aggregata» per i contratti relativi al medesimo immobile stipulati dal medesimo locatore.

Cosa accade se si supera la scadenza? Ai sensi della norma istitutiva (articolo 4 del Dl 50/2017), l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del Dlgs 471/1997, ossia da 250 a 2mila euro. Tuttavia, la sanzione si riduce della metà (quindi da 125 a 1.000 euro), qualora la trasmissione venga effettuata entro 15 giorni dalla scadenza (cioè entro il 4 settembre). Analoga riduzione spetta se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati. Se la comunicazione inviata risulta errata a causa delle informazioni fornite dal locatore, le sanzioni non sembrerebbero dovute (circolare 24/E/2017, par. 2.2.1.).

Nel documento «Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della Comunicazione Locazioni Brevi» si apprende che qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una comunicazione già trasmessa e accolta, è necessario predisporre una nuova comunicazione di annullamento o sostituzione. Pertanto, spirata la scadenza, chi non avesse inviato la comunicazione o l’avesse inviata errata nel suo contenuto, può “ravvedersi” con l’invio di una nuova comunicazione.

Un’altra occasione per rimediare può riguardare l’imposta trattenuta e versata dall’intermediario, che dev’essere certificata con Cu.

L’omesso versamento della ritenuta è punito con la sanzione di cui all’articolo 14 del Dlgs 471/97 (20% dell’ammontare non trattenuto), regolarizzabile tramite ravvedimento operoso.

L’omessa presentazione della Cu, invece, comporta una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, ma il termine è scaduto lo scorso 7 marzo solo per i “settetrentisti” (ed è sanzionato con 100 euro per Cu), mentre per gli altri contribuenti c’è tempo fino al prossimo 31 ottobre.

Stando alla circolare 24/E «mediante la certificazione, i soggetti che operano la ritenuta assolvono anche l’obbligo di comunicazione dei dati e non sono, pertanto, tenuti all’ulteriore trasmissione dei dati di cui al precedente punto 2.2.1». Perciò, qualora gli intermediari operino la ritenuta ed effettuino l’invio della Cu non dovranno comunicare i dati del contratto (anche se nulla vieta di comunicare lo stesso i dati).

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