Nel caso in esame il contratto prosegue nei confronti del conduttore rimasto in vita (escludendo eventuali questioni di successione). In tale contesto, né il locatore né l’inquilina sono dunque tenuti a inviare alcuna comunicazione all’agenzia delle Entrate. Infatti, l’inquilina è già parte del contratto e di fatto non si verifica alcun “subentro” (secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia per la compilazione
del modello Rli).

Per quel che concerne l’anagrafe condominiale (ex articolo 1130, comma 1, n. 6, del Codice civile), il locatore deve invece comunicare all’amministratore il decesso di uno dei due inquilini, entro 60 giorni dall’evento, in forma scritta (ma non sono prevista sanzioni per il mancato rispetto del termine).

In caso le parti intendano ridurre il canone di locazione, non è necessario rifare il contratto e – fermo restando il regime della cedolare secca per il locatore – occorre (per evitare contenziosi con il Fisco) predisporre una scrittura integrativa del contratto iniziale, da comunicare all’agenzia delle Entrate tramite modello Rli.

Si consideri infine che, in base all’articolo 19, comma 1, del Dl 133/2014, «la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro
e di bollo».
(Matteo Rezzonico)

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