Gestione Affitti

L’utilizzo economico non giustifica l’occupazione abusiva degli immobili

di Giulio Benedetti

L'occupazione abusiva degli immobili, in particolare di quelli adibiti a edilizia pubblica, è un fenomeno in continua crescita che risente evidentemente delle forti discriminazioni economiche della popolazione sempre più impoverita dalla perdurante crisi.
A fronte della tutela della proprietà pubblica e privata garantita dall'art. 42 Cost. si verificano tensioni sociali fortissime che comportano l'occupazione abusiva di interi quartieri adibiti a residenza agevolata per le fasce deboli. Il fenomeno ha assunto dimensioni di tale entità che in dottrina non manca chi sostiene l'esistenza di un diritto all'occupazione abusiva per necessità.
Il codice penale (artt. 633, 639 bis) , sanziona , in modo mite, l'occupazione abusiva della proprietà altrui e prevede la procedibilità di ufficio in caso di occupazione di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (come nel caso degli edifici per l'edilizia agevolata per gli indigenti). Tuttavia l'occupazione abusiva non sempre avviene per ovviare a gravi stati di bisogno o di degrado, ma anche per fini economici , ovvero per adibire gli immobili occupati ad attività produttive.
Il caso è stato trattato dalla Corte di Cassazione (sent n. 26010/2018) che ha annullato una sentenza per avvenuta prescrizione ed ha rigettato il ricorso ai fini civili . La sentenza di condanna esaminata aveva riconosciuto la responsabilità penale di un soggetto per occupazione abusiva di un immobile e lo aveva condannato al risarcimento del danno. In particolare la sentenza affermava che il condannato a partire dal 2007, benché non avesse alcun titolo per disporre di un immobile , destinato ad abitazione privata , aveva iniziato a produrre tonno sott'olio, effettuando la bollitura dello stesso e la conservazione proprio negli spazi esterni dell'immobile ai quali poteva accedere grazie alle chiavi di cui era venuto in possesso. Inoltre riponeva all'interno dell'immobile un bruciatore a gas ed alcuni barattoli e la parte civile affermava che nel 2008 aveva visto il cancello dell'abitazione aperto e il condannato che bolliva in due grossi pentoloni il tonno per conservarlo, attività che gli era stata espressamente vietata dal proprietario dell'immobile.
La Corte di Cassazione , pur dichiarandolo estinto per prescrizione , ravvisava il reato di occupazione abusiva perché il condannato con la sua condotta ha determinato , per un apprezzabile periodo di tempo, senza averne titolo, un depauperamento della facoltà di godimento dell'immobile , dei suoi spazi interni ed esterni , trasformandolo di fatto in un piccolo stabilimento per la produzione di tonno sott'olio.
In tal modo il condannato ha tratto una specifica utilità dall'occupazione dell'immobile , incidendo negativamente sulla legittima facoltà di godimento dei proprietari che non avevano abbandonato l'abitazione. Inoltre non era vero che il condannato aveva occupato l'immobile con il consenso dei proprietari poiché gli stessi non glielo avevano mai prestato. Pertanto correttamente la Corte di Appello condannava l'occupante abusivo al risarcimento dei danni , ed in particolare del danno morale, poiché la sua condotta aveva cagionato alla parte civile danni morali , anche con riferimento al reato di cui all'art. 633 c.p., in considerazione dell'arroganza manifestata dal condannato nell'introdursi nell'abitazione , nonostante il divieto esplicito , e nel tentare di giustificarsi facendo riferimento ad un'inesistente autorizzazione concessa dagli altri comproprietari dell'immobile.
La Corte di Cassazione richiama la prevalente giurisprudenza per cui integra il reato di invasione di terreni o di edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento dei medesimi da parte del proprietario , secondo quella che è la destinazione economico – sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal “dominus”. La realizzazione del reato implica che la permanenza sull'altrui immobile si protragga nel tempo per una durata apprezzabile , non essendo necessario che l'agente rimanga stabilmente su di essi, purché la condotta risulti effettivamente rivolta all'occupazione dell'immobile ovvero a trarne profitto , da parte di chi non ne abbia il possesso o la detenzione , dovendosi escludere il reato quando l'autore sia entrato legittimamente in possesso del bene ( C.Cass. sent n. 25438/2017; sent .n. 40571/2013, sent . n. 11544/2011).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©