Affitto valido anche se l’agibilità è arrivata dopo
Il contratto di locazione “libero”, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 431/98 (con durata di 4 anni più 4), è stato stipulato quando l’immobile era ancora privo del certificato di agibilità. Ma il successivo conseguimento del certificato di agibilità ha regolarizzato la situazione. Tanto più che, per la giurisprudenza, la mancanza del certificato di agibilità costituisce questione di minore importanza, che non incide necessariamente sulla funzione dell’immobile ove il bene venga utilizzato. Infatti, per la Cassazione (sentenza 13 aprile 2017, n. 9558) «il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso di beni immobili – ovvero all’abitabilità dei medesimi – non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata concreta utilizzazione del bene».Ciò premesso – per evitare contenziosi - è bene che gli immobili concessi in locazione siano dotati di certificato di agibilità a norma dell’articolo 24 del Dpr 380/2001 e siano in regola sotto il profilo urbanistico/amministrativo.
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