Gestione Affitti

Affitti concordati, cedolare al 10% solo con attestazione

di Saverio Fossati

Per il supersconto fiscale sugli affitti concordati ci vuole obbligatoriamente l’attestazione di un sindacato inquilini o di un’associazione della proprietà immobiliare, sulla quale non si paga, comunque, né l’imposta di registro né il bollo. La risoluzione delle Entrate 31 del 20 aprile ha messo definitivamente in chiaro come fare per ottenere la cedolare secca del 10% sui canoni, concludendo un iter interpretativo che si era avviato qualche mese fa (si veda il Sole 24 Ore del 9 febbraio e 9 aprile scorsi) con un interpello rivolto da Confabitare al ministero delle Infrastrutture. Il ministero aveva già dato la sua interpretazione, nel senso che in caso di controlli fiscali solo l’attestazione della regolarità del contratto rilasciata da sindacati o associazioni avrebbe garantito il diritto al bonus. Sulla stessa linea anche la Dre Emilia Romagna, e la riunione svoltasi al Mit pochi giorni fa.

In sostanza, in base a quanto dicono le Entrate rispondendo a un interpello fatto da un sindacato inquilini di Firenze, sulla scorta di quanto definito dal decreto interministeriale del 16 gennaio 2017, anche se le parti decidono di fare da sole, applicando cioè alla lettera le regole fissate dall’accordo territoriale sui canoni concordati, non scattano i vantaggi. Nel caso della cedolare, questi riguardano solo il proprietario, mentre per chi sceglie l’Irpef, con l’abbattimento del 30% dell’imponibile anche ai fini dell’imposta di registro, che per metà spetta all’inquilino, anche quest’ultimo ha un beneficio. Per l’Agenzia, infatti, «L’allegazione dell’attestazione in sede di registrazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti, laddove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai fini dell’imposta di registro». Quindi, se i contratti vengono fatti direttamente con l’assistenza di sindacati o associazioni, nessun problema. Ma in caso contrario devono poi attestarne la regolarità.

Quanto all’allegazione dell’attestazione al contratto di locazione, le Entrate spiegano che non si tratta di un obbligo, in quanto il decreto non lo prevede, ma, precisa l’Agenzia «In sede di registrazione del contratto di locazione (...) l’ufficio dell’Agenzia provvederà alla registrazione anche dell’attestato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro», quindi a costo zero. Ed è quindi probabile che proprio l’allegazione dell’attestazione eviti a priori i controlli. Da ultimo, conclude l’Agenzia, per il rilascio dell’attestazione da arte di sindacati o associazioni non va applicata l’imposta di bollo.

In ogni caso l’obbligo riguarda i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 (cioè il 30 marzo 2017).

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