Gestione Affitti

Il condominio risponde degli incidenti sul «lucernario» del marciapiede

di Edoardo Valentino

Quando un bene svolge la funzione di piano di calpestio per i passanti e funzione di copertura per una proprietà sottostante, il ruolo di custode è rivestito anche da chi si giova della copertura.
Questa la massima espressa dalla sentenza numero 9625 del 19 aprile 2018 della Terza Sezione della Corte di Cassazione.
La controversia, nel caso analizzato, principiava con la domanda risarcitoria di un soggetto che lamentava di essere caduto a causa di alcune piastrelle mancanti su un lucernario sito in un marciapiede nella pubblica via.
Il manufatto, costruito con calce e mattonelle di vetro-cemento, serviva sia come camminamento per i pedoni, sia per dare luce ai locali sottostanti di proprietà del condominio antistante.
La domanda dell'attore, quindi, era rivolta sia avverso il condominio, che avverso il Comune in quanto proprietario del marciapiede.
Ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, infatti, “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo l'attore, quindi, il Comune e il condominio avevano entrambi il ruolo di custode e quindi dovevano essere tenuti a risarcire il danno.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda risarcitoria in quanto dichiaratamente impossibilitato a comprendere, alla luce delle prove fornite, chi fosse il custode del bene.
Di diversa opinione la Corte d'Appello la quale, investita del caso, riconosceva una responsabilità solidale sia della P.A. che dello stabile.
Contro la sentenza proponeva ricorso in Cassazione il condominio, il quale sostanzialmente affermava l'errore della Corte d'Appello, per non avere valutato la propria assenza di responsabilità nel danno subito dal passante.
La Cassazione, con la sentenza in commento, rigettava integralmente il ricorso proposto e condannava il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio.
Il ragionamento della Suprema Corte era basato sul fatto che l'appello era stato rivolto tanto al Comune quanto al condominio.
La sentenza di primo grado aveva, inspiegabilmente, rigettato la domanda in quanto non era stata attribuita la custodia del manufatto.
Tuttavia, proseguiva la Corte di Cassazione, né la P.A. né lo stabile avevano mai dato prova di alcun elemento che escludesse il nesso causale tra il lucernario e il fatto dannoso.
La posizione di custode del condominio era da considerarsi connaturata alla funzione di copertura svolta dal lucernario nei sottostanti locali del palazzo ed era quindi incontestabile dato che “è palese che quando un manufatto svolge funzione di piano di calpestio di chi vi transita e di copertura di una proprietà sottostante la posizione di custode, in disparte il problema di chi la rivesta per quanto attiene alla parte di manufatto che svolge la funzione di piano di calpestio, è certamente da attribuire per ciò che si ricollega alla seconda funzione al proprietario, che beneficia di essa”.
Secondo la Corte, il Giudice di primo grado aveva concluso la propria sentenza negando il risarcimento in quanto non era provato chi fosse il custode della porzione di manufatto dedicata al calpestio, senza indagare – però - chi lo fosse per la funzione di copertura svolta dal lucernario.
Alla luce di tale valutazione era considerato corretto che il condominio fosse considerato responsabile (o meglio co-responsabile) per il danno patito dal passante a causa della caduta.
Dato che si giovava della funzione di copertura data dal lucernario, infatti, il proprietario aveva funzione di custode del manufatti, con conseguente onere di manutenzione del bene e sempre conseguente responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile in caso di danno cagionato dal manufatto stesso.

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