Gestione Affitti

Canna fumaria da rimuovere se lo dice il regolamento

di Anna Nicola

Deve essere rimossa la canna fumaria ad uso esclusivo, realizzata dal singolo condomino sul lastrico solare comune senza l'autorizzazione dell'assemblea, ove l'autorizzazione sia richiesta dal regolamento di condominio. Così dispone il Tribunale di Roma con la sentenza 1187/2018 che ha accolto la domanda del Condominio e condannato il condomino a rimuovere il comignolo che aveva installato sulla terrazza condominiale.
Il Tribunale di Benevento del 10 gennaio 2014 ha affermato che sono da considerarsi sempre lesivi del decoro architettonico e, pertanto, vietati, non soltanto l'innovazione che alteri le linee architettoniche dell'edificio condominiale, ma tutti quegli interventi che comunque riflettano negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'immobile
È infatti illegittima la creazione di una canna fumaria e della relativa struttura di copertura che immuta lo stato della cosa comune ed eccede i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., in particolare, l'analogo uso da parte di questi ultimi (Cass. 17072/2015).
In genere è consentito realizzare una canna fumaria sul lastrico comune anche da parte del singolo proprietario, purché non comprometta la destinazione comune della cosa e consenta il pari uso da parte degli altri condomini (art. 1102 c.c.).Se però il regolamento condominiale contrattuale richiede la preventiva autorizzazione dell'assemblea per apportare modifiche alle parti comuni, l'assenza di tale autorizzazione determina sempre l'illegittimità della canna fumaria, che va quindi eliminata.
« … È illegittima l'ordinanza del Comune che dispone la rimozione tout court della canna fumaria, preesistente al regolamento comunale e nociva per l'igiene e la salute pubblica, senza consentire la preventiva partecipazione dell'interessato al fine di ricercare eventuali soluzioni tecnico-amministrative alternative alla rimozione, idonee ad eliminare il rischio di inquinamento…» (TAR Puglia 165/2013).
Nel caso del Tribunale di Roma che, con la sentenza 1187/2018, la condomina aveva realizzato la canna fumaria, apportando modifiche ad una parte comune (il lastrico solare), senza chiedere la preventiva autorizzazione dell'assemblea. Con ciò la medesima ha violato il regolamento contrattuale del condominio, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma, che all'articolo 8 dispone: “è vietato apportare modifiche alle parti comuni …. senza regolare deliberazione dell'Assemblea condominiale”.
La condomina si era semplicemente limitata a informare l'amministratore della realizzazione dell'opera. L'assemblea aveva deliberato con la quale l'assemblea ha diffidato la condomina a rimuovere la canna fumaria e ripristinare lo stato dei luoghi. Il Tribunale ha data ragione all'assemblea dei condomini

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