Gestione Affitti

La normativa sul condhotel

di A.Lo.

Il condhotel è definito come esercizio alberghiero che abbini camere di hotel (minimo 7) e unità abitative dotate di cucina autonoma (non più del 40% della superficie complessiva) che possono essere vendute ai privati e affittati sulla base di un contratto di affidamento in gestione. Occorre che alloggi e camere condividano una portineria comune e altri servizi di tipo alberghiero disponibili per entrambe le clientele. Il condhotel può essere costituto anche da appartamenti sparsi, a patto che siano entro 200 metri di distanza dall’edificio principale in cui si effettua il check-in.

Le regioni dovranno disciplinare le modalità di avvio dei condhotel nel rispetto dei criteri previsti dal dpcm 13/2018. Possono prevedere modalità semplificate di approvazione della variante urbanistica, qualora sia necessaria per rimuovere il vincolo di destinazione alberghiera sulla porzione residenziale. Dove la variante non è necessaria, i comuni concederanno lo svincolo previo pagamento degli oneri di urbanizzazione. Sempre per la parte abitativa, la pa concede la possibilità di frazionamento e vendita per singola unità abitativa.

Fedele allo spirito di incentivare le riqualificazioni, la normativa pone tra le condizioni preliminari di esercizio di un condhotel un intervento edilizio su hotel esistente (restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione, art. 3 del decreto n. 380 del 2001) al termine del quale venga riconosciuta una classificazione superiore di una stella rispetto a quella di partenza e comunque non inferiore a tre. Fanno eccezione gli hotel che già hanno 4 o più stelle. I “contratti di trasferimento” delle unità residenziali ai privati dovranno contenere un richiamo esplicito al decreto 13/2018, quindi specificare che la destinazione iniziale sarà quella della messa a reddito tramite la gestione del condhotel. Il contratto conterrà anche la descrizione dei costi connessi all’unità residenziale e la ripartizione tra gestore e proprietario delle varie voci di spesa (imposte e tasse, spese di gestione, manutenzione). Anche al proprietario deve essere garantita la possibilità, per certi periodi, di godere dell’appartamento. Il contratto dovrà contenere la durata del rapporto che si instaura tra proprietario e gestore e in assenza di ulteriori specifiche regionali, il periodo iniziale non potrà essere inferiore a 10 anni.

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