Gestione Affitti

Dallo scambio di email al galateo per gli ospiti

di Augusto Cirla

Le locazioni brevi con finalità esclusivamente turistiche sono sottratte alla disciplina della legge sulle locazioni abitative (la 431/1998) e sono soggette al Codice civile (articoli 1571 e seguenti).

Al Codice civile sono soggette anche altre locazioni “brevi” con finalità non propriamente turistiche: si pensi, ad esempio, all’assistenza di un familiare ricoverato per brevi periodi o al soggiorno per un master di un fine settimana.

Contratto e adempimenti

Il contratto non richiede la forma scritta e può essere stipulato attraverso intermediari che, offrendo strumenti tecnici e informatici per facilitare l’incontro tra locatore e conduttore, agiscono per la conclusione di contratti online o offline: il semplice incontro della volontà del locatore di affittare con quella del conduttore di prendere in locazione, manifestata online (anche con uno scambio di email), è dunque sufficiente per concludere il contratto.

Le locazioni di durata non superiore a 30 giorni non sono soggette a registrazione (si veda il primo articolo a sinistra).

Occorre invece la comunicazione alla Questura entro 24 ore dalla consegna delle chiavi, mentre per i periodi superiori a 30 giorni l’obbligo scatta solo per i contratti stipulati con cittadini di Stati non appartenenti alla Ue e il termine è di 48 ore.

In tutte le situazioni di locazioni brevi, in ogni caso, è bene consegnare al conduttore un documento contenente l’elenco delle regole di buon uso del bene locato e di comportamento, giusto per evitare spiacevoli sorprese al momento del rilascio del bene e lamentele dai vicini di casa.

Il Codice del turismo

Di affitti brevi, in particolare con finalità turistica, si occupa anche il Codice del turismo (Dlgs 79/2011), che con una specifica disposizione (articolo 53) ha ribadito che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo si trovino, sono regolati dalle disposizioni del Codice civile in tema di locazione e quindi dagli articoli 1571 e seguenti.

Sempre secondo le definizione del Codice del turismo, le case o gli appartamenti devono essere dati in locazione ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti che abbiano validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.

La locazione a fini turistici non va però confusa con quella “per vacanza” stipulata in base alla legge 431/1998, il cui contratto deve invece avere la forma scritta, con indicazione di tutte le condizioni e i dati riguardanti l’immobile, la misura de canone, l’eventuale cauzione e la durata.

Le attività professionali

Tracciare il confine tra attività di locazione esercitata in via occasionale o in maniera professionale può essere piuttosto complesso, anche perché sulla materia, negli ultimi anni, sono intervenute anche le Regioni, talora con provvedimenti contestati e bocciati dai Tar.

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