Impianti gas non a norma: ne risponde il locatore
Per comprendere se l’immobile sia a norma occorrerebbe un esame concreto, ma se è di recente costruzione, o se sia stato ristrutturato, deve essere conforme alle norme di legge vigenti e al Dm Sviluppo economico 37/2008, in materia di installazione di impianti. In particolare, gli articoli 1 e 7 del citato decreto ministeriale includono tra gli impianti che devono essere progettati e “certificati” – salvo sanzioni - quelli per la distribuzione e per l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione e aerazione dei locali.In ogni caso, Dm 37/2008 non contiene disposizioni specifiche relative alla locazione di beni. Certo è che, per l’articolo 1575 del Codice civile, il locatore deve «consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione». Nel caso del contratto di locazione abitativo cosiddetto libero, di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 431/98, (cui si presume il lettore faccia riferimento), può essere invece previsto che sia il conduttore ad accollarsi gli eventuali costi della messa sicurezza dell’impianto. Una clausola che non preveda l’obbligo di adeguamento dell’impianto da parte dell’inquilino e si limiti a stabilire il semplice esonero di responsabilità del locatore, a nostro giudizio, non è sufficiente a liberare il proprietario da eventuali responsabilità civili e penali, in caso di sinistro.
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