Obbligo di comunicazione per chi affitta agli stranieri
L’articolo 7, commi 1 e 2, del Dlgs 286/1998 dispone che «chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta». Rimane quindi, per le locazioni a stranieri non comunitari, l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo citato del Dlgs 286/98, Testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa, per straniero si intende il cittadino extracomunitario).