L'esperto rispondeGestione Affitti

Obbligo di comunicazione per chi affitta agli stranieri

Luca Stendardi

La domanda

Gradirei una precisazione circa la risposta al quesito n. 3712 («Dichiarazione in Questura per l'affitto agli stranieri»), pubblicato nel fascicolo dell'Esperto risponde n. 44 del 13 novembre 2017. Credevo infatti che la comunicazione alla Questura per gli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno non si dovesse inviare, in caso di affitto regolarmente registrato, perché la copia del contratto viene automaticamente trasferita alla Questura stessa.

L’articolo 7, commi 1 e 2, del Dlgs 286/1998 dispone che «chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, (o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze) ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta». Rimane quindi, per le locazioni a stranieri non comunitari, l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo citato del Dlgs 286/98, Testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa, per straniero si intende il cittadino extracomunitario).

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