Gestione Affitti

Non paghi l’affitto? Non è appropriazione indebita

di Valeria Sibilio

Il canone di locazione costituisce un frutto dell'immobile? Una domanda alla quale risponde la sentenza 50672 – 2017 della Cassazione la quale affrontava un caso nel quale la Corte d'Appello confermava l'assoluzione di una signor imputata del delitto di appropriazione indebita, ritenendo che la stessa, quale contitolare di un immobile, avendo incassato l'intero corrispettivo della locazione senza versarne alcuna parte alla comproprietaria, non avesse posto in essere una condotta punibile. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello e la parte civile. Il primo deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in quanto l'imputata aveva acquisito il possesso esclusivo dell'immobile e percepito indebitamente l'intero canone di locazione, consumando in questo modo, il contestato delitto agendo all'insaputa della comproprietaria parte civile. Quest'ultima lamentava il fatto che l'imputata avesse agito quale unica proprietaria e possessore dell'immobile compiendo un atto di spoglio, travalicando i limiti del compossesso tramutato in possesso esclusivo così commettendo il contestato delitto di appropriazione indebita, protratto anche a seguito della condotta di mancato versamento delle somme dovute alla parte civile. Per la Cassazione, i ricorsi sono risultati infondati e dichiarati inammissibili. In tema di possesso di somme di denaro, la specifica indicazione di quest'ultimo rende evidente che il legislatore aveva inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo poteva costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Tutto questo anche nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso. Da ciò, ne deriva che il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l'utilizzo personale da parte dell'agente. Solo nel momento in cui il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. In caso contrario, ove si sia in presenza del mancato versamento al contitolare di quote di somme incassate personalmente, l'inadempimento dell'obbligo non determina l'integrazione della fattispecie delittuosa. In tema di mutuo, essendosi stabilito che ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale, la specifica destinazione di scopo ad esso impressa dal proprietario al momento della consegna, non essendo sufficiente il semplice inadempimento all'obbligo di restituire somme in qualunque forma ricevute in prestito. L'importo della locazione non costituisce un “frutto” dell'immobile, sicché ne deriva l'obbligo del comproprietario di versarne parte al contitolare. Pertanto, pur essendo indiscutibile l'inadempimento all'obbligo di versamento delle somme dovute alla comproprietaria commesso dall'imputata, la stessa non può essere chiamata a rispondere del reato contestatole. La Cassazione ha, perciò, dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando la parte civile al pagamento delle spese processuali.

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