Gestione Affitti

Valido anche il contratto d’affitto registrato in ritardo

di Valeria Sibilio

I rapporti tra conduttore e locatore, spesso, si deteriorano per una erronea interpretazione del contratto che li lega. Motivo per cui si ricorre alla giurisprudenza per risolvere le rispettive doglianze.
La sentenza della Cassazione 20858 del 2017 ha analizzato un caso originato dall'azione in giudizio di una società nei confronti dei conduttori di un loro immobile. Azione finalizzata al rilascio del suddetto immobile ed al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo dello stesso. I conduttori, resistendo alla domanda, deducevano l'esistenza di un contratto di locazione formalmente stipulato per la durata di dodici mesi, per esigenze transitorie, a decorrere dal 1° dicembre 2007 - ma registrato solo nel gennaio 2014 - sebbene in realtà l'immobile fosse destinato alle stabili esigenze abitative del nucleo familiare dei conduttori.
Questi ultimi chiedevano la condanna della locatrice alla restituzione delle somme percepite precedentemente la data di registrazione del contratto, in assenza di valido titolo, ed il deposito cauzionale eccedente quello dovuto per legge. Questo in quanto la somma versata a titolo di canone era pari al triplo della rendita catastale.
Il Tribunale di primo grado, dichiarate improponibili le domande avanzate da e contro la conduttrice per difetto di legittimazione attiva e passiva, in accoglimento di quelle della società attrice, condannava il conduttore al rilascio dell'immobile ed al pagamento di una indennità per l'occupazione dello stesso.
Successivamente, la Corte di Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, e su appello del conduttore, confermava il rigetto delle domande da quest'ultimo proposte, ma rigettava anche quelle avanzate dalla società attrice.
In Cassazione, i motivi di ricorso del conduttore risultavano infondati in quanto la pretesa nullità del contratto di locazione è stata implicitamente, ma inequivocabilmente, esclusa dai giudici del merito, per cui le censure del ricorrente, sotto il profilo in esame, non potevano dunque trovare seguito. Inoltre, per gli ermellini, la Corte di Appello ha ritenuto che la registrazione tardiva del contratto di locazione originariamente stipulato dalle parti non fosse di ostacolo all'accertamento della sua validità. Ne consegue, perciò, l'infondatezza della domanda del ricorrente di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canoni per il periodo anteriore alla registrazione del contratto. La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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