Gestione Affitti

Affitti con Iva, giudici fuori rotta sull’applicazione del registro

di Paolo Centore

La Ctr Lombardia ha affrontato e (malamente) risolto con la sentenza 2387/15/2017 un tema delicatissimo, riguardante il divieto di applicare altre imposte , simili all’ Iva a un’operazione soggetta a quest’ultima imposizione (si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio di lunedì del 7 agosto) e relativa ai canoni di locazione dei cespiti strumentali percepiti dalle immobiliari.

È l’articolo 401 della direttiva Ce 112 del 2006 che sancisce questo divieto in forma negativa, stabilendo che «le disposizioni della presente direttiva non vietano a uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari ».

La controversia sorge in riferimento all’articolo 40 del Dpr 131 del 1986 e all’articolo 5 della Tariffa, parte I, ad esso allegata, come modificato dal Dl 223/2006, ove si prevede una deroga al principio di alternatività Iva-registro per i corrispettivi derivanti da contratti di locazione di fabbricati strumentali, soggetti a Iva e, contemporaneamente, all’imposta di registro dell’1 per cento.

Appellata la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, l’agenzia delle Entrate evoca la sentenza della Corte di giustizia C-208/91, Beaulande, sostenendo che il divieto dell’articolo 401 della direttiva non si estende al caso in questione, ove si consideri che la Corte, nel dichiarare compatibile il cumulo registro-Iva, ha precisato (punti 17-19 della sentenza) che «le imposte di registro (…) non costituiscono un’imposta generale poiché esse riguardano solo beni immobili, ceduti a titolo oneroso»; e che «la riscossione di siffatte imposte non tiene conto del valore aggiunto, ma si basa su tutto il valore del bene».

Anziché affrontare il tema sollevato dal richiamo alla giurisprudenza unionale, la Ctr Lombardia risolve il caso in favore dell’Agenzia con tre argomentazioni fuori luogo, riguardanti la franchigia, cioè il regime dei small business, la proporzionalità dell’Iva sull’incasso e la compensazione dei debiti tributari con i crediti Iva.

Fuori bersaglio è anche il richiamo alla sentenza della Corte Ue C-440/12, ove si abbia riguardo alla prima massima, secondo cui «l’articolo 401 della direttiva 2006/112/Ce (…) deve essere interpretato nel senso che l’imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d’azzardo possono essere riscossi in modo cumulativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari».

Il punto nodale è esattamente questo: se l’imposta di registro applicata (solo) alle locazioni degli immobili strumentali abbia il carattere di un’imposta sul volume d’affari. Ed è ora rimesso al vaglio della Cassazione, che dovrà comporre i contrasti interpretativi nel frattempo intervenuti in seno alla stessa Ctr Lombardia (sentenze 4648/35/2015 e 3663/24/2014), tenendo a mente la definizione di «imposta sul volume d’affari» offerta dalla Corte di giustizia (sentenza 13 luglio1989, cause riunite Cause riunite 93/88 e 94/88).

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