Gestione Affitti

Occupazioni abusive, sgomberi a discrezione

di Nino Scripelliti

La piaga delle occupazioni abusive di immobili, tipica delle grandi città, è stata oggetto di considerazione nel recente Dl 14/20 17, convertito con legge 48/2017 (articolo 11).

Si tratta non tanto delle occupazioni da parte di singole famiglie, di alloggi di edilizia pubblica (apparentemente liberi, ma in realtà già destinati ad aventi diritto), ma delle occupazioni da parte di gruppi di persone e di nuclei familiari, generalmente organizzati da associazioni e movimenti.

Ora la nuova legge attribuisce ai prefetti la competenza nella determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti di sgombero emessi dall’autorità giudiziaria. A tale scopo, l’articolo 11 della nuova legge prevede, agli effetti dello sgombero, la necessità di considerare il numero degli immobili da sgomberare, le possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, i diritti dei proprietari degli immobili occupati, nonché l’assistenza che gli enti locali potranno prestare agli occupanti.

In realtà, la novità è più di apparenza che di sostanza e non scoraggerà un fenomeno che si autoalimenta per effetto della sostanziale tolleranza fino ad oggi mostrata dalle pubbliche autorità. La nuova norma non prevede mezzi di prevenzione del fenomeno (per questo basterebbero serie iniziative di edilizia pubblica e l’applicazione dell’articolo 633 del codice penale che vieta e punisce l’invasione di edifici), ma codifica una situazione di fatto già esistente.

La nuova disciplina ratifica la competenza che, previo parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, i prefetti già si erano attribuiti nella esecuzione dei provvedimenti della autorità giudiziaria, e ciò allo scopo di graduare e diluire nel tempo gli sgomberi. La novità, semmai, sta nel fatto che ora questa competenza è espressamente prevista, con la conseguenza che il prefetto, anche su istanza del proprietario e, se del caso, degli stessi occupanti, non potrà esimersi dalla adozione di provvedimenti espressi, con i quali lo sgombero potrà essere stabilito per una certa data, o rinviato o non consentito, così come potranno essere stabilite le condizioni di ricollocazione degli occupanti e l’assistenza da parte degli enti locali.

Tuttavia, anche a prescindere dalla incostituzionalità della ingerenza dei prefetti nell’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, la previsione che i provvedimenti di competenza prefettizia siano motivati con riferimento ad esigenze di ordine pubblico e di incolumità e salute pubblica, li rendono a tal punto discrezionali da determinarne la sostanziale insindacabilità presso ogni sede giurisdizionale, ordinaria o di giustizia amministrativa, con buona pace dell’articolo 24 della Costituzione.

A ciò si aggiunga il comma 3 dell’articolo 11, in base al quale, nel caso di annullamento da parte della giurisdizione amministrativa di un provvedimento prefettizio di eventuale diniego o rinvio di sgombero, si prevede come unico risarcimento al proprietario per la perdita, anche per lunghi periodi, della disponibilità del suo immobile, la sola emissione di un’ulteriore provvedimento diretto ad assicurare la cessazione dell’occupazione. In sintesi, si tratta di un complesso di norme di non agevole interpretazione ed attuazione, destinate ad alimentare, e non a reprimere o anche soltanto a ridurre, il fenomeno delle occupazioni abusive di edifici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©