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Il canone concordato e le nuove regole

Matteo Rezzonico

La domanda

Nel comune di Olbia (comune ad alta intensità abitativa) risulta stipulato, in data 4 ottobre 2000, un accordo territoriale tra associazioni di proprietari ed inquilini per la stipula dei contratti a canone concordato. Si chiede se per tali tipologie di contratti si debba ancora fare riferimento a quest'accordo seppure lo stesso sia antecedente al Dm 30 dicembre 2002 del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, ovvero si debba fare riferimento ad accordi stipulati, successivamente al Dm suddetto, in comuni limitrofi demograficamente simili.

È opportuno, prima di tutto, segnalare che con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, numero 110175, sono state - in base alla convenzione tra le associazioni di categoria dei proprietari e i sindacati degli inquilini (stipulata ex articolo 4, commi 1 e 2, della legge 431/98) - dettati i “nuovi” criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale, nonché per i contratti transitori e per studenti universitari. E, dunque, i prossimi Accordi locali si dovranno adeguare a tali criteri.Ciò a parte, con riferimento alla fattispecie in esame - dando per vera l’affermazione del lettore secondo cui nel comune di Olbia non si sarebbe proceduto alla stipula di un Accordo locale (ulteriore e successivo) a quello stipulato nel 2000 – per la stipula di un contratto cosiddetto “a canone concordato” è possibile fare riferimento a quell’Accordo, salvo l’aggiornamento Istat, (dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell’Accordo, al mese precedente la data di stipulazione del contratto). Ed infatti, il decreto ministeriale – Infrastrutture Trasporti, 14 luglio 2004, numero 15866 (che si ritiene, allo stato, tuttora vigente) – prevede che “nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul supplemento ordinario n. 59 nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003 - serie generale - n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell'indice nazionale dei prezzi a consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi”.

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