Gestione Affitti

Affitti indennità di avviamento anche per le attività «monomarca»

di Francesco Machina Grifeo


Nelle locazioni commerciali l'indennità di avviamento deve essere corrisposta anche nel caso in cui la cessazione riguardi un'attività monomarca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 20 marzo 2017 n. 7039, affermando che «nessun rilievo può avere la circostanza che la generalità degli utenti e consumatori sia indirizzata all'acquisto di un bene o di un servizio di una sola marca». Riconosciuto dunque il diritto di una nota concessionaria ed autofficina autorizzata Lancia della capitale ad ottenere l'indennità, respinto il ricorso dei proprietari degli immobili.
La Corte di appello di Roma, infatti, aveva già riconosciuto il diritto della società a ricevere l'avviamento «sul rilievo che secondo l'articolo 35 della legge 392 /78 tale indennità spetta se l'immobile è destinato effettivamente ad attività che comporta il contatto diretto con il pubblico degli utenti e consumatori , anche se tale attività possa interessare solo una cerchia limitata e specifica di soggetti». Del resto «nessuna norma di legge stabilisce che un rivenditore che abbia l'esclusiva dei prodotti di una grande impresa in una determinata zona debba per ciò stesso rinunciare all'avviamento». I ricorrenti in Cassazione invece hanno insistito sulla natura monomarca dell'attività e dunque sul fatto che essa era rivolta ad una cerchia ristretta di persone.
La Suprema corte premette che l‘avviamento spetta alle attività che «comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori» e che tale requisito «ricorre anche nei confronti di quei conduttori alla cui attività possa essere interessato un ambito limitato e specifico di soggetti» (n. 1034/1989). Quel che rileva infatti è che effettivamente i locali siano aperti alla frequentazione «diretta ed indifferenziata dei clienti che abbiano necessità e interesse ad entrare in contatto con l'impresa mentre non ha alcun rilievo l'entità numerica della cerchia degli avventori raggiunta o il mancato reperimento di essa tra i passanti nella pubblica via antistante i locali locati» (n. 5510/2008)
È dunque corretta, prosegue la sentenza, l'interpretazione della Corte di appello che ha ritenuto «indifferente l'accertamento se l'attività della concessionaria si rivolgesse o meno solo ai proprietari di autovetture Lancia, affermando che anche in tale caso la limitazione dell'attività ad sola marca di autovetture sarebbe ininfluente al fine del riconoscimento della perdita dell'avviamento». Per cui, conclude la Cassazione, anche se è plausibile che, trattandosi di una officina autorizzata, la maggior parte dei veicoli appartenesse a quella specifica casa automobilistica, «tale circostanza non faceva venir meno il requisito del contatto diretto col pubblico degli utenti e dei consumatori». Ed i requisiti che danno diritto all'indennità di avviamento «rimangono identici anche nell'ipotesi di attività commerciali cosiddett

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