Gestione Affitti

Affitto a prostituta lecito ma senza «servizi» aggiuntivi

di Paolo Accoti

La locazione a prezzi di mercato di un appartamento ad una prostituta, pur nella consapevolezza dell’”attività” della stessa, non integra di per sé il reato di favoreggiamento della prostituzione, in considerazione del fatto che mettere a disposizione un appartamento non rappresenta una evidente collaborazione nel meretricio.

Al contrario, il reato appare configurabile quando, oltre alla disponibilità dei locali ed alla consapevolezza in merito all’attività svolta all’interno degli stessi, si forniscono altri “benefit” che, effettivamente, favoriscono l’esercizio della prostituzione, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti, accoglienza della prostituite.

Questo il senso della sentenza della Corte di Cassazione n. 1773, pubblicata in data 16 gennaio 2017.

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame emessa dal Tribunale di Messina, a seguito di ricorso contro il sequestro preventivo di alcuni appartamenti in condominio. Dall’istruttoria era emerso che gli appartamenti risultavano sublocati a ragazze straniere, residenti in altre regioni, che utilizzavano detti locali per prostituirsi, anzi, alcune di esse venivano accolte personalmente dall’imputato.

Pertanto, escluso che la condotta potesse integrare l’esercizio di una casa di prostituzione, non sussistendo alcuna forma di organizzazione, ma neppure far presumere una mera tolleranza alla prostituzione, trattandosi di locali privati e non aperti al pubblico, le circostanze per cui la locazione non avesse alcuna finalità abitativa, la consapevolezza del sublocatore in merito all’utilizzo dei locali concessi in godimento a persone non residenti e le esose somme richieste per l’affitto, nettamente superiori ai prezzi di mercato, facevano senza dubbio ritenere integrata la fattispecie delittuosa del favoreggiamento della prostituzione.

Impugnata la decisione dinnanzi alla Corte di Cassazione, la stessa dichiarava inammissibile il ricorso. Ed evidenziava che proprio alcune caratteristiche specifiche della situazione formavano il reato: «la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta, anche se il locatore sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, atteso che la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio» ha ricordato la Corte citando la sentenza 28754/2013: ricorre il reato se, oltre al godimento dell’immobile, vengono fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio (come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro, in particolare la prestazione di un «servizio aggiuntivo”, costituito dall’accoglienza di una delle prostitute, cui (...) aveva consegnato le chiavi dell’appartamento e dalla quale aveva ricevuto direttamente un “canone di locazione” del tutto differente da quello concordato con la formale conduttrice».

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