Adeguamento studi medici a carico degli inquilini
La Corte di cassazione ha più volte ribadito (tra le altre, citiamo la sentenza 11113 del 2015):a) che le obbligazioni del locatore previste dagli articoli 1575 e 1576 del Codice civile non comprendono l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto;b) che il locatore non è tenuto a rimborsare al conduttore le spese sostenute per l'esecuzione di tali opere, salva l'applicazione della normativa in tema di miglioramenti (si veda, in questo caso, Cassazione, n. 24987 del 2014);c) che l'articolo 1575 del Codice civile non impone al locatore alcun obbligo di apportare alla cosa da locare le modifiche necessarie per renderla idonea allo scopo cui intende destinarlo il conduttore, nemmeno nel caso in cui tale scopo sia espressamente indicato in contratto, a meno che quell'obbligo non venga concordato con patto espresso (Cassazione, n. 7347 del 2009).Alla luce dei precedenti giurisprudenziali citati, e salvo patto contrario riportato nel contratto, nella fattispecie l'obbligo di adeguamento dello studio medico rimane in capo al conduttore.
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