Cauzione, spese a carico del conduttore
Il comportamento del locatore sembra conforme agli accordi che risultano dal contratto tra le parti. A seguito dell’abrogazione dell’articolo 79, comma 1, della legge 392/1978, limitatamente alle locazioni “abitative”, l’articolo 11 della legge stessa - per il quale «il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno» - è diventato norma derogabile. Sul tema specifico, si veda Tribunale di Modena, 23 luglio 2004, secondo cui «il principio di inderogabilità della disciplina normativa dettata in materia di deposito cauzionale contenuta nell’articolo 11 della legge 392/1978 non opera con riferimento ai contratti stipulati sotto la vigenza della novella normativa di cui alla legge 431/1998, poiché deve ritenersi che – secondo la nuova disciplina locatizia – le parti possano legittimamente prevedere che il deposito cauzionale non sia produttivo di interessi». In quest’ottica deve ritenersi legittima la clausola che prevede che il deposito cauzionale sia produttivo di interessi bancari, non essendo tale clausola contraria al contenuto dell’articolo 13 della legge 431/1998, recante “patti contrari alla legge”.Quanto alle spese bancarie per il libretto, si ritiene che esse siano a carico del conduttore, così come avviene, tra l’altro, nel caso del pegno di cose fungibili (articolo 2790 del Codice civile).
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