Sfratto per chi non paga le spese condominiali
A fronte del mancato pagamento degli oneri accessori, il locatore può chiedere al Tribunale l'emissione di una ingiunzione di pagamento a carico del conduttore per gli importi scoperti, oppure può notificare sfratto per morosità. In questo caso lo sfratto può essere intimato solo se l'ammontare scoperto delle spese supera il corrispettivo di due mensilità di canone, come previsto dall'articolo 5 della legge 392 del 1978 (equo canone).Si deve poi distinguere tra acconto spese contrattualmente previsto, da pagare unitamente al canone e alle stesse scadenze dello stesso, e conguaglio spese, richiesto a fine gestione. Per il primo l'importo è certo, liquido ed esigibile, essendo pattuito e quantificato nel contratto. Il conguaglio, invece, dev'essere richiesto con l'indicazione specifica delle spese stesse e la menzione dei criteri di ripartizione, fermo che il conduttore ha diritto di visionare i documenti giustificativi. Il pagamento del conguaglio deve avvenire entro due mesi dalla richiesta fatta dal locatore (articolo 9 della legge 392 del 1978). La giurisprudenza ha precisato che la presenza della clausola risolutiva espressa non impedisce al conduttore di un immobile locato a uso abitativo di sanare la propria morosità pagando, nel termine di grazia che il giudice gli concedesse, capitale, interessi e spese di causa, in modo da evitare la pronuncia di risoluzione del contratto.