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Si recede dalla locazione anche con raccomandata non ritirata

La domanda

Sono proprietario di un appartamento locato con formula 4 anni +4 anni. Al termine del primo quadriennio, avendo bisogno dell’appartamento, ho comunicato all’inquilino la mia intenzione di recedere dal contratto mediante l’invio di lettera raccomandata. Chiedo se la raccomandata AR , ove non ritirata dall’inquilino, sia da considerarsi valida ai fini della notifica del recesso.

La raccomandata inviata presso la residenza del destinatario e da quest'ultimo non ritirata deve considerarsi egualmente valida ad ogni effetto di legge.
Qualora al momento della consegna il destinatario sia assente, l'addetto del servizio postale lascia un avviso e la raccomandata viene depositata presso l'ufficio postale per un mese. Durante il periodo di giacenza il destinatario può decidere di andare a ritirare la raccomandata esibendo l'avviso lasciato nella cassetta postale.
Secondo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, «In tema di locazione di immobile urbano, la disdetta intimata dal locatore, che allo scopo si sia avvalso del servizio postale e del mezzo della lettera raccomandata, non consegnata al conduttore destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta, rispetto al termine legale o convenzionale, sia il periodo legale del compimento della giacenza, sia quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario» (Cass. 27526/2013).
Laddove inviata nei termini previsti dalla legge, la raccomandata non ritirata dal destinatario produce egualmente i suoi effetti.

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