Gestione Affitti

Il quesito: anche chi paga l’affitto con bonifico può chiedere la quietanza

Matteo Rezzonico

Da Condominio24

Ho affittato un appartamento, procedendo a registrare il contratto. Secondo l'agenzia che mi ha seguito, non è necessario rilasciare ricevuta per il canone mensile (anche perché sono quattro inquilini), perché il pagamento da parte dei conduttori avviene con bonifico, che fa già da ricevuta. Qualcuno, invece, sostiene il contrario. C'è chi mi ha detto che posso rilasciare una ricevuta ogni semestre, e qualcuno, infine, è convinto che io debba rilasciare ricevuta solo se l'inquilino lo chiede. Chi ha ragione?

Risposta
Tralasciando eventuali questioni fiscali, in termini di diritto civile occorre tenere distinti il concetto di “prova del pagamento” da quello di “quietanza”. In particolare, l’inquilino, se paga l’affitto con bonifico bancario, dispone già di una prova del pagamento. Certo è che può pretendere una quietanza di pagamento da parte del locatore, a norma dell’articolo 1199 del Codice civile, sul “diritto del debitore alla quietanza di pagamento”, per il quale «il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore. Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi». Conseguentemente, il locatore - a prescindere dal fatto che il pagamento sia stato effettuato con bonifico, con assegno o altro mezzo tracciabile - ove il conduttore lo richieda, è tenuto a rilasciare “quietanza” di pagamento a spese dell’inquilino. In tema, la Cassazione ha avuto modo di puntualizzare che il rifiuto del locatore di rilasciare al conduttore la quietanza del pagamento dei canoni costituisce violazione di un preciso obbligo, sancito dall’articolo 1199 del Codice civile: esso, perciò, può giustificare l’eccezione di inadempimento del conduttore e la conseguente sospensione del pagamento del canone, salvo che la pretesa debitoria appaia contraria a buona fede (Cassazione, 17 luglio 1979, numero 4199).

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