Deposito locato per sei mesi
Da L'Esperto Risponde
Ove nel locale sia svolta attività di deposito merci funzionale ad una attività commerciale o industriale - il contratto deve ritenersi assoggettato alla Legge 392/78, (con conseguente durata di sei anni + sei). L'articolo 27, comma 1, della richiamata Legge, dispone infatti che: «la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili». Sul tema specifico, si veda, Cassazione 5 agosto 2002, numero 11701, secondo cui, «con riguardo alla locazione di un immobile ad uso deposito, l'applicabilità della disciplina di cui agli art. 27 ss. l. 17 luglio 1978 n. 392 deve essere affermata quando, pur in difetto di un rapporto pertinenziale o di servizio, risulti un collegamento funzionale di detto deposito con una delle attività contemplate dal citato art. 27». Salvo escludere contrattualmente (ma anche di fatto) che il deposito sia funzionale ad attività industriale, commerciale, artigianale etc. Certo è che, sul punto, non aiuta la categoria catastale dei locali C/1, relativa a “negozi e botteghe” e non a depositi.
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