Ape in Sicilia per fabbricati ante 2007
Da L'Esperto Risponde
L'articolo 6, comma 2 ter del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”, dispone che: <<nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater>>. Rispetto al richiamato Dlgs 192/2005 – tenuto anche conto delle “linee guida nazionali” (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, numero 39540) - l'articolo 1, del Decreto, Regione Sicilia, 3 marzo 2011, (Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione siciliana), dispone che: “In caso di compravendita o di locazione degli edifici l'attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione”.
In tale contesto, in caso di locazione sembra sempre necessaria la consegna al conduttore dell'attestato di certificazione energetica.
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