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A ogni proroga si presenta il modello 69

di Matteo Rezzonico

La domanda

Il contratto di locazione a canone concordato che ho stipulato recita: “il contratto è stipulato per la durata di anni 3 con decorrenza dal 1/4/2007. Alla prima scadenza è prorogato di diritto di altri 2 anni. Alla scadenza del termine di proroga biennale le parti potranno attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinunzia al rinnovo, a mezzo lettera raccomandata... Solo in mancanza della suddetta comunicazione il contratto sarà rinnovato automaticamente alla stesse condizioni”. Ad aprile 2012 (termine dei 3+2 anni) il contratto si è rinnovato e si rinnoverà di 3 anni in 3 anni? Il mod. 69 per la proroga con il pagamento dell'imposta con l'indicazione 114T va presentato in occasione di ogni proroga (aprile 2012 - aprile 2015 - aprile 2018 - ecc. )?

Da L'Esperto Risponde

Sul rinnovo al termine del quinto anno (3 anni+2 anni) del contratto di locazione cosiddetto “a canone concordato”, di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 431/98, si registrano due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento, che sembra preferibile (perché aderente all'articolo 2, comma 5, della Legge 431/98 che prevede la proroga esclusivamente “….alla prima scadenza….”); decorsi cinque anni, cioè tre anni più due, il contratto si rinnova successivamente di tre anni in tre anni. Si veda, in questo senso, Tribunale di Genova, 4 dicembre 2009, secondo cui, <<in tema di locazioni abitative a canone concertato, dopo cinque anni anche il locatore può far cessare il rapporto con semplice disdetta non motivata e, se questa non intervenga, si avrà un ulteriore rinnovo per la durata di tre anni. Poiché infatti il rinnovo deve attuarsi “alle medesime condizioni” non può prescindersi, anche in considerazione del carattere eccezionale dell'istituto della proroga legale, dalla durata convenuta dai contraenti e, cioè, quella triennale>>. Un diverso orientamento giurisprudenziale, dispone invece che <<in tema di contratti regolamentati, stipulati ex articolo 2 comma 3 l. n. 431 del 1998, il rinnovo successivo alla scadenza del periodo di proroga ha durata triennale, prorogabile di ulteriori due anni, in mancanza di disdetta motivata del locatore e se non è raggiunto dalle parti un accordo sul rinnovo>> (cfr. Tribunale di Bologna, 7 settembre 2009, numero 3151). Le parti (locatore/conduttore) sono tenute al versamento dell'imposta di registro annualmente, se non hanno scelto di registrare il contratto per l'intera durata, a norma dell'articolo 17, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131. A tenore del richiamato articolo 17, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131, l'attestato di versamento (Modello F 23), in uno con il Modello 69 debitamente compilato, deve essere portato all'Ufficio del registro nei casi di “…cessione, risoluzione o proroga…”. In senso fiscale, per “proroga”, si intende la proroga dopo i primi tre anni e il rinnovo dopo i primi cinque anni (e così via dopo gli ulteriori tre anni etc.).

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