Fisco

Risparmio energetico, attenzione alle regole da seguire per detrarre le spese

di Nadia Parducci

Mancano meno di tre mesi (salvo proroghe di cui, per ora, si sussurra appena) per sfruttare la detrazione del 65 per cento: questa la percentuale di detraibilità delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2015 per interventi finalizzati al risparmio ed alla riqualificazione energetica, ed effettuati su fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria, fruiscono di una detrazione fiscale che comporta un risparmio di imposta.
La riqualificazione energetica di un edificio consiste nella realizzazione di opere destinate a migliorarne l'efficienza, contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori inquinanti, ed utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia.
I soggetti che sostengono delle spese per opere di riqualificazione energetica hanno, pertanto, diritto a recuperare parte del costo sostenuto, grazie ad una detrazione dall'Irpef o dall'Ires, cioè dalle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
In ogni caso, come per tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi; pertanto la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.
La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha prorogato al 31 dicembre 2015, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
A decorrere dal 2016, salvo ulteriori proroghe, i lavori per i quali è attualmente prevista tale agevolazione saranno ricompresi nelle ristrutturazioni edilizie, con detrazione del 36%.
La legge di stabilità 2015 ha inoltre esteso l'agevolazione a nuove tipologie di interventi. In particolare, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 si può usufruire della detrazione anche per l'acquisto e la posa in opera di
•schermature solari, nel limite di 60.000 euro;
•impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di 30.000 euro.
Per verificare gli importi esatti della detrazione massima per ogni tipo di intervento, cliccare qui.
Pertanto questi risultano essere gli interventi per fruire della detrazione:
•interventi per migliorare l'isolamento termico, anche mediante sostituzione di serramenti, finestre, pavimenti e coperture;
•installazione di pannelli solari;
•sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie) e di scaldacqua;
•opere, o insieme di opere, che incidano sulla prestazione energetica dell'edificio (ad esempio, la coibentazione dei muri o del sottotetto);
•posa in opera di schermature solari.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo nell'anno in cui la spesa è sostenuta e nei nove successivi, sono riconosciute nelle seguenti misure:
•55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
•65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l'intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Per i privati la detrazione compete in base al principio di cassa, cioè nell'anno in cui è effettivamente avvenuto il pagamento della fattura, mentre le imprese devono adottare il consueto principio di competenza.
Condizione indispensabile per poter fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, a prescindere dalla categoria catastale. La detrazione riguarda, quindi, sia gli edifici residenziali, cioè destinati ad abitazione, sia le loro pertinenze (ad es.: box e tettoie), sia gli edifici strumentali, cioè destinati ad uso commerciale o industriale. In sostanza sono agevolabili tutti gli edifici iscritti in catasto, e per i quali sono dovute le imposte comunali (Imu e Tasi). Risultano, invece, esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione, in quanto già obbligati a disporre di tutti i requisiti tecnici per il risparmio energetico.
La detrazione spetta al soggetto che materialmente sostiene la spesa e non necessariamente al proprietario dell'immobile. Beneficiano pertanto della riduzione di imposta i titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto della ristrutturazione, dunque i proprietari, gli inquilini, i comodatari (cioè coloro che, per contratto, dispongono gratuitamente dell'immobile), i familiari conviventi, i titolari di redditi di impresa, le società, gli enti e le associazioni.
Per poter ottenere il beneficio fiscale è sufficiente che il contribuente sia in regola con i permessi tecnici e amministrativi per l'esecuzione dei lavori e che provveda ai due seguenti adempimenti:
1.pagare i fornitori a mezzo bonifico, nel quale dovranno essere evidenziati i seguenti dati:
•causale del versamento, con la seguente dicitura: detrazione ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, co. 344-349;
•il proprio codice fiscale (cioè il codice fiscale di chi effettua il pagamento);
•il codice fiscale o la partita Iva di chi esegue i lavori.
2.inviare all'Enea, cioè all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, entro 90 giorni dalla fine lavori, copia della certificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati (l'originale deve ovviamente essere conservato). Tale pratica, solitamente effettuata da un professionista tecnico (geometra, architetto, ecc.) o direttamente dalla azienda fornitrice dell'impianto (in caso, ad esempio, di sostituzione della caldaia, o dell'installazione di pannelli solari), può comunque essere inviata direttamente dall'interessato, in via telematica.
Non è invece più necessario inviare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate, neppure nel caso di prosecuzione dei lavori oltre il periodo di imposta.

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