Gestione Affitti

Il quesito: affitto, recesso con avviamento per l'asilo nido

Luca Stendardi

Risposta
L'articolo 42 della legge 392 del 1978 stabilisce che i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, hanno la durata di sei anni. A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonchè le disposizioni per il preavviso per il rilascio di cui all'articolo 28. Per detti contratti non è quindi applicabile la disciplina dell'articolo 34 della stessa legge in materia di indennità per la perdita dell'avviamento. La giurisprudenza (Cassazione civile Sezione III, 26/11/2002, n. 16690) ha però precisato che l'applicabilità della disciplina dell'articolo 42 della legge non discende automaticamente dall'individuazione meramente descrittiva dell'attività in esso contemplata, dovendo l'esercizio della stessa non essere sorretto altresì dallo scopo di lucro. La Corte, richiamando in proposito un consolidato indirizzo che ha riguardato l'attività scolastica per fini di lucro e l'attività culturale o ricreativa gestita a scopo di lucro, ha così precisato che si fuoriesce dall'ambito oggettivo di operatività dell'articolo 42 circa la realizzazioni di attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche quando queste siano svolte con scopo speculativo o di lucro nella forma di vera e propria impresa commerciale; nel qual caso, prevale la diversa qualificazione della locazione cd. imprenditoriale. Nell'ipotesi di esercizio di asilo nido con fine di lucro sussiste quindi il diritto del conduttore all'indennità di avviamento nel caso in cui sia il locatore a comunicare disdetta del contratto di locazione.

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