RINNOVO TACITO SOLTANTO SE IL CONTRATTO LO PREVEDE
Ove nel contratto non sia previsto il rinnovo "tacito" (cioè il rinnovo per assenza di disdetta da parte del locatore o del conduttore), il contratto cessa automaticamente alla scadenza. In tale caso, è opportuno – a evitare contestazioni (anche da parte dell’agenzia delle Entrate) – che le parti provvedano alla stipula di un nuovo contratto, ricognitivo del precedente, con successiva registrazione, a norma dell’articolo 17, comma 1, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Si tenga, infatti, presente che - per l’articolo 1596, comma 1, del Codice civile - «la locazione per un tempo determinato dalle parti cessa con lo spirare del termine, senza che sia necessaria la disdetta».
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