L'esperto rispondeGestione Affitti

LOCATORE E CUSTODE SONO LEGITTIMATI IN CONCORRENZA

La domanda

Sono conduttrice di un immobile a uso abitativo dal 1° gennaio 2007, con contratto a canone libero per quattro anni. Nel settembre 2013 ho ricevuto una lettera dal tribunale, con la quale mi si informava che l'immobile era stato pignorato e posto in vendita forzata. Essendo logicamente interessata, ho aspettato che le prime due aste andassero deserte per concorrere alla terza e concludere un affare. Però, nel giugno del 2014 mi è arrivata una raccomandata del proprietario, che mi ha comunicato la disdetta del contratto, legata alla non intenzione di rinnovarmelo. Tra l'altro, i canoni di locazione da me versati erano stati pignorati in precedenza dalla ex moglie del locatore, poiché costui non le pagava gli alimenti. A oggi sono ancora all'interno dell'immobile e vorrei capire se quella disdetta è nulla, poiché doveva essere inviata dal custode o delegato alla vendita, il quale, contattato, mi dice di rimanere e che nessuno può mandarmi via. Qual è il parere dell'esperto?

Dal quesito emerge che l'immobile, oltre a essere stato pignorato, ha visto la nomina di un custode. Anche se la locazione dell'immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'articolo 560, secondo comma, del Codice di procedura civile. Il custode giudiziario deve infatti assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata, previa la dovuta autorizzazione del giudice dell'esecuzione. È quindi legittimato a chiedere l'autorizzazione al rinnovo tacito della locazione, o a inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. Da parte sua il debitore, in pendenza di un procedimento di esecuzione individuale nel quale sia coinvolto un suo diritto, può esercitarlo facendolo valere in giudizio, se lo ritenga necessario, quando il custode preposto all'amministrazione dei beni assoggettati all'esecuzione tralasci di farlo. La concorrente legittimazione del locatore e del custode si spiega con la considerazione che la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene è per il locatore non assoluta, ma relativa, essendo ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore da cui possa derivare per loro un pregiudizio. Si determina così un fenomeno per cui la legittimazione a far valere in giudizio il diritto può essere espressa sia dal titolare del diritto sia dal titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene (Cassazione, sentenza 267 del 2011).La disdetta inviata alla lettrice dal locatore-debitore potrà essere fatta valere dallo stesso nel caso in cui il custode non si attivi con il giudice dell'esecuzione per ottenere da questo le dovute autorizzazioni allo scopo di gestire il contratto di locazione in scadenza.

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