LOCATORE E CUSTODE SONO LEGITTIMATI IN CONCORRENZA
Dal quesito emerge che l'immobile, oltre a essere stato pignorato, ha visto la nomina di un custode. Anche se la locazione dell'immobile pignorato è stata stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita della medesima richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, in forza dell'articolo 560, secondo comma, del Codice di procedura civile. Il custode giudiziario deve infatti assicurare la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pignorata, previa la dovuta autorizzazione del giudice dell'esecuzione. È quindi legittimato a chiedere l'autorizzazione al rinnovo tacito della locazione, o a inviare la disdetta e a promuovere la procedura di rilascio per finita locazione. Da parte sua il debitore, in pendenza di un procedimento di esecuzione individuale nel quale sia coinvolto un suo diritto, può esercitarlo facendolo valere in giudizio, se lo ritenga necessario, quando il custode preposto all'amministrazione dei beni assoggettati all'esecuzione tralasci di farlo. La concorrente legittimazione del locatore e del custode si spiega con la considerazione che la perdita della disponibilità giuridica del proprio bene è per il locatore non assoluta, ma relativa, essendo ordinata a protezione dei creditori, rispetto ai quali sono resi inefficaci gli atti del debitore da cui possa derivare per loro un pregiudizio. Si determina così un fenomeno per cui la legittimazione a far valere in giudizio il diritto può essere espressa sia dal titolare del diritto sia dal titolare dell'ufficio pubblico preposto all'amministrazione del bene (Cassazione, sentenza 267 del 2011).La disdetta inviata alla lettrice dal locatore-debitore potrà essere fatta valere dallo stesso nel caso in cui il custode non si attivi con il giudice dell'esecuzione per ottenere da questo le dovute autorizzazioni allo scopo di gestire il contratto di locazione in scadenza.