L'INDENNITÀ PER MIGLIORIE DIPENDE DAI PATTI FIRMATI
Il contratto stipulato nel 2003 è venuto a scadere, dopo il primo periodo di quattro anni più quattro, nel 2011; la prossima scadenza sarà ad aprile del 2015, se è stata data disdetta con sei mesi di preavviso. In mancanza di disdetta, il contratto si rinnoverà per altri quattro anni e, quindi, fino al 2019. È necessario verificare se nel contratto sia inserita una clausola che consente al conduttore di rilasciare in qualsiasi momento l'unità immobiliare con un preavviso predeterminato, o se la facoltà di recesso anticipato è subordinata alla presenza di gravi motivi sopravvenuti, da valutare in maniera obiettiva. In mancanza di clausole specifiche, per recedere anticipatamente si dovrà ottenere il consenso del locatore. Sempre esaminando il contratto, si potrà accertare se per le migliorie e le addizioni apportate all'unità immobiliare il conduttore abbia diritto all'indennità prevista dagli articoli 1592 e 1593 del Codice civile o se tale diritto sia stato pattiziamente escluso.
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