L'esperto rispondeGestione Affitti

L'INDENNITÀ PER MIGLIORIE DIPENDE DAI PATTI FIRMATI

La domanda

Sono l'inquilina di un'abitazione privata, con contratto stipulato ad aprile 2003, in base all'articolo 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359. Avendo acquistato una nuova casa, ed essendomi separata, vorrei recedere. Come posso fare? Vorrei, tra l'altro, recuperare parte delle spese che ho sostenuto per apportare notevoli miglioramenti all'appartamento, in seguito a interventi autorizzati sia dal proprietario sia dal Comune. È possibile?

Il contratto stipulato nel 2003 è venuto a scadere, dopo il primo periodo di quattro anni più quattro, nel 2011; la prossima scadenza sarà ad aprile del 2015, se è stata data disdetta con sei mesi di preavviso. In mancanza di disdetta, il contratto si rinnoverà per altri quattro anni e, quindi, fino al 2019. È necessario verificare se nel contratto sia inserita una clausola che consente al conduttore di rilasciare in qualsiasi momento l'unità immobiliare con un preavviso predeterminato, o se la facoltà di recesso anticipato è subordinata alla presenza di gravi motivi sopravvenuti, da valutare in maniera obiettiva. In mancanza di clausole specifiche, per recedere anticipatamente si dovrà ottenere il consenso del locatore. Sempre esaminando il contratto, si potrà accertare se per le migliorie e le addizioni apportate all'unità immobiliare il conduttore abbia diritto all'indennità prevista dagli articoli 1592 e 1593 del Codice civile o se tale diritto sia stato pattiziamente escluso.

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