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ATTESTAZIONI: L'APE HA VALIDITÀ DECENNALE

La domanda

Il certificato Ape vale 10 anni. Se si deve affittare il fondo ad un nuovo inquilino, a 12 anni dal rilascio del certificato, questo va rifatto, anche se non sono intervenute modifiche sull'immobile?

Ove l’Ape (Attestato di prestazione energetica) sia scaduto, è necessario – in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, con un diverso inquilino – acquisirne uno nuovo. In disparte la normativa regionale, infatti, salvo esame della fattispecie in concreto, per l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 19 agosto 2005, numero 192, l’Ape deve essere consegnato al conduttore (e della consegna si deve dare atto nel contratto con apposita clausola) o allegato al contratto in caso di locazione di più unità immobiliari. In particolare, il richiamato articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005 dispone che « … nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale … il conduttore dichiara(...) di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari». Dispone, a sua volta, l’articolo 6, comma 5, del Dlgs 192/2005 «l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha validità temporale massima di dieci anni dal suo rilascio … ».

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