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Semplificare l’ accesso al superbonus: la proposta di emendamento Assiac

L’obiettivo è accelerare i tempi e facilitare il lavoro dell'amministratore di condominio

di Concetta Cinque - Presidente nazionale Assiac

L'Associazione Assiac (Associazione italiana amministratori e condomìni), al fine di semplificare la procedura per l'ottenimento dei benefici fiscali, facilitare il lavoro dell'amministratore e snellire i tempi di attesa per il reperimento della documentazione relativa alla regolarità urbanistica, ha elaborato e presentato un emendamento che potrebbe finalmente risolvere le criticità del sistema.

L'emendamento, così come proposto, mira alla sostituzione integrale del comma 13-ter dell'articolo 119 Dl34/2020 convertito in legge 77/2020 necessario per superare l'obiettiva difficoltà di attestare lo stato di legittimità degli immobili necessaria per l'accesso agli incentivi di legge (superbonus 110%) compatibilmente con i tempi di vigenza della stessa, subordinandolo all'acquisizione dei titoli abilitativi di legge la cui ricognizione presso le amministrazioni degli enti locali è soggetta a ricerche e procedure laboriose assai di frequente infruttuose.

Le ragioni della richiesta
Al paragrafo 1 il testo dell'emendamento proposto, ai fini degli incentivi disciplinati dalla presente legge, prevede che lo stato di legittimità degli immobili è (fino a prova contraria) quello desumibile dalle sole informazioni catastali di primo impianto certificato dai tecnici abilitati mediante relazione che (semplicemente) ne attesti la conformità, con la previsione che , nel caso di immobili plurifamiliari, l'attestazione in questione sia finalizzata alla realizzazione degli interventi sulle parti comuni degli edifici ed, altresì, che l'accesso agli incentivi a favore di interventi su parti di proprietà individuale ed esclusiva, sia soggetto all'attestazione dello stato legittimo della relativa unità immobiliare (eliminando questo primo scoglio si da maggiore certezza al diritto e si eliminano rischi ed incertezze).

Al paragrafo 2 si prevede che eventuali abusi edilizi di facciata realizzati dai singoli proprietari successivamente alla realizzazione del fabbricato (con aumenti di cubatura o cambi di destinazione d'uso), non siano ostativi all'accesso agli incentivi per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni, (pur restando invariato e senza sanatoria alcuna dell'abuso in essere).

Al paragrafo 3, si attribuisce all'amministratore di condominio la facoltà di richiedere direttamente agli uffici dell'Agenzia del territorio le planimetrie catastali di tutte le porzioni immobiliari di proprietà individuale costituenti il fabbricato, sulla scorta della deliberazione assembleare di approvazione dei lavori relativi alle parti comuni. Le funzioni dell'amministratore vengono finalmente riconosciute con l'attribuzione del relativo potere di intervento.

Al paragrafo 4 si prevede che la modifica dell'estetica delle facciate del fabbricato , conseguente alla necessità di installare il cappotto termico o altro dispositivo di coibentazione, (onde conseguire il miglioramento di almeno due classi energetiche), viene qualificata opera di manutenzione ordinaria non soggetta al rilascio di autorizzazioni edilizie. In questo modo si qualifica il lavoro e si procede in modo semplificato perché di questo si tratta in concreto.

Il nuovo testo proposto
Pertanto la proposta avanzata da Assiac chiede che il comma 13-ter dell'articolo 119 della legge 17 luglio 2020, numero 77 sia integralmente sostituito dal seguente: «1. Al fine di semplificazione, per l'accesso agli incentivi disciplinati dal presente articolo, lo stato legittimo degli immobili è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto certificato dai tecnici abilitati mediante relazione che ne attesta la conformità. Nel caso di immobili plurifamiliari, l'attestazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi sulle parti comuni degli edifici. L'accesso agli incentivi a favore di interventi su parti di proprietà esclusiva è soggetto all'attestazione sullo stato legittimo della relativa unità immobiliare.
2. L'eventuale intervento edilizio di facciata realizzato dal singolo proprietario successivamente alla costruzione del fabbricato con aumenti di cubatura mediante, ad esempio, verande o tettoie, oppure il mero cambio di destinazione d'uso di locali in assenza di regolare titolo urbanistico, non impediscono l'accesso agli incentivi per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e per l'accesso ad altre agevolazioni in edilizia, l'amministratore di condominio può richiedere le planimetrie catastali di tutte le porzioni immobiliari di proprietà esclusiva costituenti il fabbricato, sulla scorta della deliberazione assembleare di approvazione dei lavori relativi alle parti comuni.
4. L'eventuale modifica dell'estetica delle facciate del fabbricato, determinata dalla necessità di installare il cappotto termico o altro dispositivo di coibentazione ai fini del miglioramento di due classi energetiche, è qualificata opera di manutenzione ordinaria, non soggetta al rilascio dell'autorizzazione a costruire»