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Associazioni degli amministratori estranee al parere del Garante della privacy del 14 gennaio 2021

La pubblicità dell’elenco degli iscritti nel caso di attività professionale è funzionale all’attività e non lesiva di alcun diritto

di Redazione

La Consulta nazionale degli amministratori di condominio, nell'ambito della riunione di sabato 3 aprile, ha affrontato la tematica della riconducibilità o meno alle associazioni degli amministratori di condominio iscritte al Mise, ai sensi della legge 4/2013, di quanto previsto nel parere del Garante della privacy del 14 gennaio 2021, n° 9543119, anche sulla base di quanto emerso in rassegna stampa. Ad avviso della Consulta il parere del Garante non è riferibile alle Associazioni professionali in parola. Il perchè i presidenti di Presidenti Abiconf, Aiac, Anammi, Anapi, Apac, Arai e Mapi l’hanno spiegato in una nota.

Il contenuto del parere
Anzitutto va rilevato che, il parere del Garante è stato espresso in merito all'istituzione di un elenco pubblico delle associazioni legittimate a proporre un'azione di classe ed alla possibilità per il ministero di richiedere alle diverse associazioni aderenti l'elenco degli iscritti nell'ambito di attività di controllo sulla sussistenza o meno dei requisiti che devono persistere per proporre azioni di classe.

Viene evidenziato dallo stesso Garante che, oggetto del trattamento in questione sarebbero i dati personali di soggetti iscritti ad organismi che operano per la tutela di diritti individuali con finalità associative diverse (ad esempio di carattere ideologico, politico, culturale, sociale, assistenziale, religioso, sindacale, ambientale o di promozione economica) ed il solo dato dell'adesione potrebbe rivelare informazioni sensibili e molto delicate della sfera più intima e personale quali le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale delle persone.

L’elenco degli iscritti
Pertanto, la richiesta dell'elenco degli iscritti si porrebbe in contrasto con i principi di «limitazione della finalità» e «minimizzazione dei dati» (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e c), Regolamento), nonché della libertà di associazione costituzionalmente riconosciuta. Tale facoltà di controllo, potrebbe ad avviso del Garante, dissuadere le persone interessate dalla partecipazione a forme di aggregazione sociale per il timore di possibili conseguenze di carattere discriminatorio o di esclusione sociale che potrebbero derivare dalla comunicazione a soggetti terzi, sia pure per finalità di controllo, della propria scelta associativa in un ambito, peraltro, settoriale, qual è quello dell'esercizio della azione di classe.

Le associazioni professionali
Completamente diversa è la condizione delle associazioni professionali iscritte al Mise e riferite alla legge 4/2013. Anzitutto, lo scopo della legge 4/2013 è quello di disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi professionali dando piena attuazione all'articolo 117 terzo comma della Costituzione ed ai principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e libertà di circolazione. Le associazioni professionali sono poi chiamate a svolgere un duplice compito: da un lato la valorizzazione delle competenze degli associati, dall'altro la formazione ed il rispetto di regole deontologiche per la tutela degli utenti anche attraverso la formazione di uno sportello per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Pertanto, dall'appartenenza a tali associazioni professionali non discende per gli iscritti nessun condizionamento di carattere discriminatorio poste le finalità omogenee delle medesime associazioni che non devono avere scopo di lucro e che le stesse non si richiamano di certo a scopi politici, ideologici o religiosi. Anzi, la pubblicizzazione dei dati degli iscritti è funzionale e necessaria alla realizzazione degli scopi associativi, soprattutto per quanto attiene alla tutela del consumatore del servizio professionale reso dall'iscritto. Tra l'altro, dato di non poco conto, sono gli stessi associati che per una piena operatività degli scopi associativi, attuano forme di pubblicizzazione dell'iscrizione all'associazione eventualmente richiedendo la possibilità alle medesime di utilizzare i loghi associativi per contraddistinguere la propria corrispondenza, documenti da questi prodotti, o targhe professionali.

La pubblicità è funzionale all’attività svolta
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 della legge 4/2013 le Associazioni devono pubblicare nel proprio sito web, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore. In particolare deve risultare:
•la composizione degli organismi deliberativi ed i titolari delle cariche sociali;
•la struttura organizzativa dell'associazione;
il codice di condotta;
•l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
•i recapiti e le modalità di accesso allo sportello del consumatore.

Vi è dunque, anche, un'esplicita previsione nella stessa legge in merito alla pubblicazione degli elenchi iscritti, che già di per sé rende obbligatoria la pubblicazione dell'elenco. Naturalmente ogni associazione curerà gli aspetti di gestione della privacy in generale nell'ambito delle rispettive strutture all'uopo utilizzando idonee informative.