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No alle assemblee condominiali in presenza: Anaci scrive al Governo e sollecita chiarimenti

La Faq pubblicata il 7 novembre scorso ha creato troppa confusione, non distinguendo tra le aree rosse, arancioni e gialle

di A.D’A.

Si rivolge al Governo ed all’estensore delle risposte Faq del sito dell’esecutivo, oltre che al ministro della Salute Speranza il presidente Anaci (che rappresenta oltre 8.000 iscritti amministratori di condominio professionisti, presenti in tutte le provincie italiane) Francesco Burrelli.

La nuova previsione e la Faq
Si precisa nella lettera inviata che ha suscitato sbalordita sorpresa, la pubblicazione della risposta, successivamente al Dpcm del 3 novembre 2020,relativa alle assemblee in presenza: «È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale».

I dubbi sollevati
La risposta, identica per le tre aree nelle quali è stato suddiviso il paese, secondo Anaci, ha prodotto la convinzione nei cittadini che le assemblee in presenza possono essere svolte indistintamente nelle tre aree. Il presidente Burrelli fa perciò notare che esiste una profonda differenza tra le zone rosse, arancioni e gialle, con evidenti criticità a carico dei vari condòmini proprietari di case situate nelle aree rosse e che possono risiedere in altra regione e/o in un paese diverso dall'Italia, con le conseguenti problematiche che si creerebbero nel caso di una convocazione di assemblea.

Non solo: l'incongruenza più pericolosa - secondo Burrelli - la si rinviene nel fatto che da una parte il cittadino viene giustamente invitato a restare a casa quanto più possi bile, limitandosi a uscire esclusivamente per seri e validi motivi, lavorativi o di salute che siano, prediligendo l'uso dei mezzi privati piuttosto che di quelli pubblici, mantenendo quanto più possibile il distanziamento sociale e, dall'altra, si vuole permettere che possa riunirsi in assemblea in locali che, per quanto preventivamente igienizzati e rispondenti a tutte le norme in materia di prevenzione da Covid-19, non forniranno mai la garanzia che non vi sia il rischio di contagi, non fosse altro per la durata della permanenza all'interno degli stessi e per il trasporto che possono avere le persone durante la discussione.

L’attività dell’amministratore di condominio
Il presidente Anaci richiama quindi gli articoli del Codice civile relativi all’attività svolta dall’amministratore: 1129, 1130, 1130 bis, 1131 e 1135 del Codice civile con i quali il legislatore ha fissato gli obblighi e i diritti, seppure, in alcuni casi, a grandi linee.nSi sostanzia, quindi, dal testo legislativo, una figura di un particolare esecutore di ogni volontà dell'assemblea e degli oneri posti a suo carico direttamente dalla legge sia essa civile o fiscale, finalizzati anche a soddisfare un interesse collettivo concernente una garanzia pubblica dei cittadini e certamente, con le recenti disposizioni normative, gli è stato assegnato anche un ruolo sociale a tutela, in principalità, dei consumatori - condomini.

Le responsabilità
Proprio per questi motivi - puntualizza Burrelli - sussistono a carico dell'amministratore di condominio, responsabilità, oltre a quelle civili contrattuali e extracontrattuali, di natura amministrativa e penale per la violazione delle varie leggi, che direttamente o indirettamente coinvolgono i diritti dei condomini.L'amministratore - ricorda - è un professionista alla stregua di coloro che esercitano una attività intellettuale ai sensi dell'articolo 2229 Codice civile con la conseguenza che risponde nei confronti degli stessi condomini e dei terzi.

Considerate le necessarie scelte che l'amministratore deve adottare per la gestione del condominio, lo stesso può rispondere anche per culpa in eligendo (nella scelta) e per culpa in vigilando, oltre ad avere la custodia del bene in gestione, soprattutto per quanto attiene ai diritti irrinunciabili e costituzionalmente garantiti, tra i quali, oggi,soprattutto, la salute e la sicurezza.

L'Anaci ribadisce di aver propugnato la modalità da remoto delle assemblee condominiali proprio per evitare, in questo periodo, il contatto diretto tra i condomini, che è inevitabile in una assemblea, soprattutto se i partecipanti possano essere numerosi.Per quanto sopra dedotto, qualora qualcuno si ammalasse, con contagio a catena dei familiari, la responsabilità potrebbe essere dell'amministratore, con gravi problemi anche per lo stesso, per il suo studio e suoi familiari.

La richiesta
Al governo dunque si chiede che venga ribadito che, se non per motivi urgenti e improcrastinabili, è opportuno che le assemblee non vengano convocate in presenza, onde evitare il movimento di molte persone, tenendo anche conto che molte si tengono in ore serali e tenuto conto anche del coprifuoco in atto dalle 22.