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La richiesta di Ap: regolamentare in maniera più dettagliata le convocazioni assembleari

Dall’ufficio legale dell’associazione analisi degli ultimi interventi legislativi in materia

di Redazione

Interessanti le considerazione di Ap (Amministratori professionisti) sui più recenti decreti in tema condominiale.

Le maggioranze
L'articolo 63 del decreto-legge 14 agosto 2020, numero 104, volto a disciplinare le maggioranze necessarie alla approvazione dei lavori di cui al superbonus, le ritiene valide se si individua la maggioranza degli intervenuti e un terzo dei presenti. A detta del legale di Ap, Massimo Ginesi, si ritiene dunque tali anche le delibere che decidano in ordine a finanziamenti e cessione del credito, con ciò attribuendo alla assemblea - in spregio a giurisprudenza secolare - l'attitudine anche ad operare scelte che attengono alla sfera e disponibilità patrimoniale del singolo (quale certamente è la sua posizione di contribuente, e la correlata facoltà di scelta in ordine alle fruibilità delle detrazioni).

Al legale pare condivisibile l'opinione critica della previsione sotto il duplice profilo della inopportunità di consentire a maggioranze così poco rappresentative di decidere opere che possono avere impatto economico altissimo, così come quella di vincolare anche i dissenzienti a scelte di gestione delle agevolazioni tributarie. Vi è chi si è spinto - precisa il legale di Ap - ad immaginare una sorta di facoltà di dissenso ex articolo 1137 Codice civile, sì che i condomini che intendono giovarsi in via autonoma della detrazione possano dissociarsi dalla scelta assembleare, ma la specificità e tassatività della norma pare non consentire una tale lettura estensiva.

Le assemblee da remoto
Del tutto inutile appare ad Ap la norma sulle assemblee da remoto, posto che subordina la loro effettuazione al consenso unanime di tutti i condomini, circostanza che le avrebbe legittimate a prescindere da qualunque intervento del legislatore. Opportuna appare invece la sospensione del termine di cui all'articolo 1130 Codice civile al termine dello stato di emergenza, sì che possa essere esclusa ex lege alcuna responsabilità dell'amministratore per mancata convocazione dell'assemblea entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le richieste di Ap
Di scarsa chiarezza nella normativa d’emergenza riferisce il direttore relazioni esterne Ap Raffaele D’Angelo, mentre per il presidente Nazionale Paolo Caprasecca «sono state regolamentate le feste private, le manifestazioni pubbliche, ma non le assemblee di condominio. La generica richiesta di assicurare le distanze necessarie vuol dire che intorno a ogni sedia - si chiede il presidente Ap - occorre una uno spazio minimo di 1,5 metri quadrati per condomino (uno spazio di 1/2 metro quadrato per la sedia e intorno una distanza di 1 metro da ciascun lato)? Per fare un esempio: in una delle sale normalmente usate per le assemblee molto grandi, di circa 100 metri quadrati, ci possono stare circa 30 persone previste per i riti civili. In una sala di 50 metri quadrati, meno della metà. Peccato che oggi nessuno si prenda la responsabilità di affittare i locali.

Allo stato Ap sconsiglia di tenere assemblee di condominio su tutto il territorio nazionale chiedendo al Governo di specificare e regolamentare con ulteriori dettagli la tenuta delle stesse .