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Lavori e superbonus, il compenso extra per l’amministratore non è fiscalmente detraibile

Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello formulato da un condominio di Rieti e reso noto dal presidente di Valore Aggiunto, Massimo Antonelli

di Rosario Dolce

Il compenso dovuto all'amministratore dai condòmini in tema di appalto di opere per innovazioni di cui all'articolo 1120 Codice civile o per interventi relativi alla cosiddetta manutenzione straordinaria di notevole entità di cui all'articolo 1135 codice civile non sconterebbe alcun beneficio fiscale in favore dei medesimi, se non ad una condizione: vale a dire che allo stesso si conferisca la veste di “responsabile dei lavori”.
Lo riferisce l'Agenzia delle Entrate, rispondendo all’ interpello 913-471/2002 formulato da un condominio di Rieti e reso noto dal Presidente di Valore Aggiunto, Massimo Antonelli, appena pubblicato.

La risposta dell'Ufficio è importante perché la portata e il valore della medesima può ben essere estesa agli interventi agevolati con il sisma bonus e il risparmio energetico di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge nr 63 del 2013 (in punto, viene espressamente richiamata la guida dell'Agenzia delle Entrata intitolata “Le agevolazioni fiscali” nonché la circolare 19/2020).Ciò non vuol dire che una simile risposta si possa ritenere “formalmente” corretta, almeno stando alle prerogative che impermeano il diritto condominiale.

Le ragioni delle Entrate
Proviamo a spiegare il perché.In effetti, l'Agenzia delle Entrate, nel rassegnare la risposta, giustifica la risposta configurando l'amministratore quale mero “committente dei lavori” cioè “soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata”. Fin qui nulla di eclatante, se non quando l'Ufficio ritiene di poter ricomprendere tale funzione, assolta dall'amministratore, tra le attribuzioni di cui all'articolo 1130 Codice civile (si discorre, in particolare, di “disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglio godimento a ciascuno dei condòmini” e nel “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio”).

In altri termini, l'Agenzia dà per presupposto che il compenso dell'amministratore comprenda anche l'attività in questione. In realtà, potrebbe anche non essere così: siccome l'appalto delle opere in condominio di cui al superbonus sconfinano il mandato ordinario dell'amministratore (1130 codice civile), rientrando nel novero dell'attività extra mandato. Sotto tale ultimo profilo, il compenso dell'amministratore potrebbe e dovrebbe essere determinato economicamente già dalla delibera dell'assemblea dei condòmini con cui questi procedono a conferire l'appalto delle opere in disamina ad un terzo fornitore.

Sulla questione, la stessa giurisprudenza di merito ha riferito che, la mancata menzione di esso nel preventivo con cui è stato conferito il mandato o il relativo rinnovo non può dirsi discretivo, al riguardo, e “ciò perché, in primo luogo, tale attività, proprio perché straordinaria, non è preventivabile come nel caso di lavori straordinari non essendo possibile stabilire la complessità, la laboriosità, l'urgenza dei lavori da svolgere sui quali, poi, misurare il compenso dell'amministratore, tant'è che l'assemblea, di fronte alla necessità di dar corso ad opere straordinarie, viene edotta ed informata dell'attività e dei lavori da svolgere e può autonomamente stabilire e concordare, nella massima trasparenza, il compenso dovuto all'amministratore» (Tribunale di Udine 12 novembre 2018).

La polizza da adeguare
L'assemblea di condominio, tra l'altro, potrebbe essere anche in grado di chiedere all'amministratore l'adeguamento dei massimali di cui alla polizza per la responsabilità professionale al valore dell'opera appaltata, per come previsto dalla legge, accrescendo così gli oneri del caso (in punto, si cfr articolo 1129 Codice civile).

Si consideri, inoltre, che il committente viene configurato, almeno dalla giurisprudenza penale, come il garante della sicurezza dei lavoratori incaricati a svolgere dei lavori nella propria proprietà o nelle proprietà di cui delegato (cfr., ad esempio, Cassazione Penale, 01 dicembre 2010, n. 42465).

Responsabile dei lavori , compenso detraibile
Tutto ciò posto, con riguardo alla posizione dell'amministratore in sé, vale anche la pensa ritornare all'interpello in ordine al ruolo del “responsabile dei lavori”.

Il committente, in particolare, è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori (cfr, articolo 93 D.lgvo 81/08).

L'Agenzia delle Entrate, sotto tale aspetto, riferisce che il compenso elargito all'amministratore che assolva tale funzione possa, invece, scontare dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge.Mette conto rammentare, tuttavia, che la nomina del responsabile dei lavori - che spetta al committente - non è obbligatoria stando alla definizione che dà l'art. 89, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 81/2008 (Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento); eppure, in caso di mancata nomina del responsabile dei lavori, si assume per prassi che tale figura coincida con stesso committente, e, quindi, in tema condominiale, con la posizione dell'amministratore.