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Dal Dl 33/2020 autorizzate le riunioni. Via libera anche alle assemblee di condominio

Andranno rispettate le regole sul distanziamento e mantenere standard di sicurezza prevedibilmente avrà un costo

di Massimo Bargiacchi - Presidente nazionale Gesticond

Il Dl 33/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce la possibilità di tenere riunioni con la distanza minima di un metro tra i partecipanti; tra le riunioni si ritiene siano ricomprese le assemblee condominiali anche se sarebbe stata sufficiente una piccola precisazione per togliere ogni dubbio.

La faq sulle assemblee
Le problematiche condominiali continuano ad essere dimenticate; ad oggi solo una Faq del Governo è intervenuta sui temi che ci riguardano: «Q: si possono tenere le assemblee di condominio? A: No le assemblee di condominio sono vietate a meno che non si svolgano a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazione e delibera». Già dalla risposta si comprende l'assenza di attenzione e, quindi, la confusione.

No, anzi si. La domanda, più volte ripetuta, sul significato di che cosa volesse dire «a distanza» non ha mai ricevuto risposta mentre abbiamo assistito a dotte disquisizioni, sempre in punta di fioretto, sulla possibilità di tenere le assemblee in video conferenza.

Autorizzate le riunioni
In sintesi, il Dl 33 conferma quanto già previsto, e cioè che nel rispetto delle indicazioni dei Dpcm di marzo, le “riunioni” si possono tenere. D'altronde, da immagini televisive di quel periodo, si può notare come le distanze tra le sedie, l'uso delle mascherine, i corridoi di passaggio, la presenza di gel igienizzante, consentissero già l'organizzazione e lo svolgimento di incontri frontali.

Adesso, forse per una fiammata di interesse generata da possibili vantaggi fiscali, le assemblee condominiali sono legittime, auspicate e necessarie. Certamente sono, e saranno, necessarie per poter deliberare i lavori ecobonus e sismabonus che tanto bene farebbero al nostro obsoleto e inefficiente patrimonio immobiliare. Il principio “la salute bene primario” sta diventando “le detrazioni fiscali prima di tutto”?

Le regole per un’assemblea in sicurezza
L' amministratore di condominio ha l'obbligo di convocare le assemblee (obbligo in essere anche quando si trattava di approvare “solo” rendiconti e preventivi) ma ritengo lo debba fare avendo come principio ispiratore la tutela della salute dei partecipanti (compresa la propria di cui non si parla ) e la gestione dei rischi di natura civile e penale che potrebbero ricadere sull'amministratore.

Ci si dovrà pertanto rivolgere a una struttura che, in primis, possa consentire a tutti i comproprietari di partecipare, di restare seduti a distanza e che garantisca altresì il rispetto delle linee guida governative, stancamente e inutilmente ripetute da molti senza alcun ulteriore contributo operativo. A questa struttura dovrà essere affidato l'incarico, opportunamente redatto da professionista esperto in Covid- sicurezza, che manlevi l'amministratore e i singoli partecipanti da qualsivoglia responsabilità in caso di contagio.

Non è pensabile, infatti, che queste responsabilità possano essere ribaltate in capo all'amministratore e che lo stesso sia in grado di gestire il processo sommariamente descritto e relativo al complesso delle attività e procedure necessarie per la tenuta dell'assemblea condominiale (cinema, teatro, capannone industriale, giardino condominiale, parco pubblico).

I costi di un’assemblea in sicurezza
Ai partecipanti ipotizzo debba essere richiesta la sottoscrizione di un protocollo di comportamento e di igiene personale e collettiva, accettato il quale non si possano proporre azioni in caso di contagio. È di tutta evidenza che i costi di quanto sopra ricadranno sul condominio.

Un fabbricato di 20 appartamenti con 30 comproprietari dovrà avere a disposizione una sala di oltre 100mq, un responsabile all'ingresso, un certificato di avvenuta sanificazione e magari, in presenza di condòmini riottosi, anche un paio di steward per mantenere il distanziamento sociale. Di fatto norme inapplicabili nella maggioranza dei casi. In questo contesto sarebbe inoltre necessario venisse confermata, per gli amministratori, l'esclusione da ogni responsabilità, con particolare riferimento a quelle connesse ad eventuali contagi avvenuti in sede assembleare, magari anche attraverso autorevoli pareri legali.

Il voto per corrispondenza
Tutta la normativa di emergenza prodotta in questo periodo non ha specificatamente trattato il tema condominio e sarebbe quindi opportuno che si prendesse in considerazione sia l'espressione di voto per corrispondenza (con il meccanismo del silenzio/assenso) sia l'approfondimento più rapido possibile della disciplina per lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza. Il perdurare del disinteresse nei confronti del nostro contesto porterà, inevitabilmente, alla paralisi delle attività con ripercussioni importanti. Gli amministratori condominiali non possono continuare ad essere un soggetto passivo sul quale vengono scaricati oneri e responsabilità sempre più ampie.