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Caduta per le scale in condominio: va provata la pericolosità

Va verificato anche il rispetto della diligenza da parte del danneggiato. Nel caso specifico la vittima non si mantenne al corrimano come avrebbe dovuto

di Michele Orefice

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza numero 7580 del 27 marzo 2020 ha stabilito che, nel caso di lesioni fisiche provocate da una caduta dalle scale, il condominio, in qualità di custode del bene comune, non può essere ritenuto responsabile della lesione, se non viene provato il nesso di causalità tra la caduta e le eventuali problematiche delle rampe, che devono rappresentare un potenziale pericolo, per chi ne faccia un uso normale, così da rendere la caduta imprevedibile ed inevitabile da parte del danneggiato, che si sia comportato in modo prudente rispetto allo stato dei luoghi e alle circostanze rischiose percepibili con l'ordinaria diligenza.

Inoltre, in tema di impugnazioni, la stessa Corte ha ribadito che l'appello incidentale è ammissibile soltanto se presentato nei termini di cui all'articolo 343 del Codice di procedura civile, ossia almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione dell'appellante principale, anche nel caso in cui l’ udienza venga posticipata d'ufficio dal giudice istruttore.

I fatti
Una signora conveniva in Tribunale il condominio, in qualità di custode responsabile della rampa in cemento di accesso al piano interrato dell'edificio, chiedendo il risarcimento, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, per i danni fisici subiti a causa di una rovinosa caduta dalla stessa rampa, che le procurava lesioni alla gamba destra, guarite con postumi permanenti.

L'anziana signora lamentava il fatto che la rampa, oltre ad essere scivolosa per la mancanza di un sistema di raccolta delle acque e di un trattamento antiscivolo, era pure ripida e dissestata, ma soprattutto era priva di un corrimano stabile al quale potersi sorreggere in sicurezza, durante la discesa dei gradini.

Il condominio, viceversa, negava la propria responsabilità precisando che la rampa era dotata di un sistema per il regolare scolo delle acque piovane, con tanto di scanalature per il deflusso dell'acqua, e comunque non necessitava di un trattamento antiscivolo, per il fatto che il pavimento era in cemento. Piuttosto, il condominio riteneva che la caduta dipendesse dall'imperizia dell'anziana donna, che aveva incautamente deciso di non appoggiarsi al corrimano, nonostante le abbondanti piogge verificatesi poco prima.

In ogni caso, per escludere la richiesta risarcitoria, il condominio decideva di chiamare in garanzia la compagnia assicurativa condominiale, che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto sia della domanda risarcitoria principale e sia di quella in garanzia. All'esito del giudizio di primo grado, che rigettava la richiesta risarcitoria, l'attrice dapprima proponeva appello contro la sentenza di primo grado e poi ricorreva in Cassazione, contro la sentenza della Corte di appello, che aveva sostanzialmente confermato la pronuncia di primo grado, ad eccezione della decisione sulle spese di giudizio.

Le motivazione delle decisioni di primo e secondo grado
Il Tribunale di Avellino, con sentenza 1593/2013 rigettava la domanda risarcitoria, sul presupposto che la parte attrice non aveva provato il nesso di causalità tra la caduta e le condizioni della rampa, e compensava tra le parti le spese giudiziali. La Corte di appello di Napoli, con sentenza 706/2017, confermava la decisione del Tribunale di Avellino, ad esclusione della compensazione delle spese di giudizio, che riformava ponendo le stesse spese a carico della parte attrice, in accoglimento della richiesta formulata dal condominio e dalla compagnia assicurativa, con l'appello incidentale proposto nel procedimento.

Nel merito, la Corte di appello, condivideva il ragionamento del Tribunale, ritenendo che la caduta dalle scale non potesse essere collegata ad una situazione di pericolo dovuta a difetti strutturali della rampa, tipo assenza di pendenze e mancanza di scanalature dedicate al deflusso dell'acqua, per il fatto che l'attrice non era stata in grado di fornire una prova certa, tale da far presupporre l'eventuale ristagno d'acqua e muschio sulla rampa al momento dell’incidente.

Al riguardo la Corte faceva notare che, in assenza di elementi certi, né il consulente tecnico di parte attrice e né i testimoni chiamati a deporre erano stati in grado di provare che al momento dell’incidente la rampa fosse scivolosa o il corrimano fosse traballante, così come avevano testimoniato i parenti dell'attrice.

Invece, secondo la Corte, era molto probabile che l'anziana signora fosse scivolata per non aver utilizzato il corrimano, a vendo trascurato di valutare attentamente le condizioni dello stato dei luoghi e delle proprie capacità deambulatorie, che richiedevano una condotta prudente e adeguata alle circostanze.

Il ricorso in Cassazione
Il ricorso alla Suprema corte, proposto dalla signora caduta, si articolava in sei motivi di diritto ed era diretto sia contro il condominio e sia contro la compagnia assicurativa condominiale, che decidevano, comunque, di astenersi dal compiere attività difensive.

Il primo motivo riguarda la violazione e falsa applicazione degli articoli 2051, 2697, 2927, 1127 del Codice civile, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 del Codice di procedura civile, in quanto la Corte territoriale aveva omesso di indagare in merito alla presenza di pericoli potenziali intrinsechi alla rampa, diventata scivolosa per colpa dall'acqua stagnante, che ne aveva impedito il normale utilizzo.

Il secondo motivo sollevava la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione degli articoli 115 e 132 del Codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 del Codice di procedura civile, a causa della mancata valutazione di una prova decisiva rappresentata dalla relazione scritta del perito di parte attrice, che aveva confermato la scivolosità della rampa in cemento.

Violazione e falsa applicazione degli articoli 2051, 2697, 2727, 1127 del Codice civile e dell'articolo 115 del Codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 del codice di procedura civile era il terzo motivo, in quanto la Corte di appello non aveva valutato se la condotta imprudente, eventualmente tenuta dalla ricorrente, era stata l'unica ad aver prodotto l'evento dannoso e quindi fosse da considerarsi esclusiva.

Quarto motivo era l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 5 del Codice di procedura civile, in quanto gli appellanti non avevano proposto appello incidentale relativamente alla compensazione delle spese disposta dal giudice di merito e pertanto era da annullare il capo della sentenza di secondo grado che disponeva l'addebito delle spese giudiziali alla parte attrice

Nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 del codice di procedura civile era il quinto motivo, in quanto il condominio e l'assicurazione non avevano indicato nelle loro comparse di costituzione in appello e nelle relative conclusioni la volontà di impugnare la sentenza di primo grado, facendo cadere la Corte nel vizio di ultrapetizione (il divieto di decidere al di là delle richieste delle parti), di cui all'articolo 112 del Codice di procedura civile;

Ultimo motivo la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4 del Codice di procedura civile, in quanto la Corte territoriale doveva rigettare l'appello incidentale per tardiva costituzione degli appellanti, così come richiesto dall'avvocato di parte attrice alla prima udienza, seppure rinviata d'ufficio, per il fatto che gli appellanti dovevano costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione originario.

Il ragionamento della Cassazione
La Cassazione, con riferimento ai primi tre motivi, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello fondata su un consolidato principio di legittimità, in materia di responsabilità civile per custodia, di cui all'articolo 2051 del Codice civile. Questo principio stabilisce che il danneggiato ha l'onere di provare l'evento dannoso (in questo caso la caduta) ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e se la cosa fosse inerte e priva di intrinseca pericolosità, deve provare, che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, sempre che il danneggiato dimostri di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cassazione 6306/2013).

Inoltre la Cassazione ha stabilito che non spetta alla Corte di appello verificare la potenziale pericolosità dello stato dei luoghi e la condotta della parte attrice, trattandosi di un compito del giudice di merito, che deve accertare le vicende oggetto di causa.

Per quanto riguarda gli ultimi tre motivi di ricorso, la Cassazione li ha accolti ritenendo che la Corte di appello ha errato nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale sollevata da parte attrice, che aveva evidenziato il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 343 del Codice di procedura civile.

Infatti, i destinatari dell'appello principale, cioè il condominio e la compagnia assicurativa, avrebbero dovuto proporre l'appello in forma incidentale, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria. Vale a dire che il deposito della comparsa doveva avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, ossia entro la data del 29 novembre 2014 e non nel mese di dicembre, in quanto la prima udienza era stata fissata per il 19 dicembre 2014 e successivamente era stata rinviata d'ufficio.

In pratica, la Corte di appello era caduta in errore nell'ammettere la domanda tardiva degli appellanti, che avevano richiesto, in via incidentale, di condannare la parte attrice al pagamento in loro favore delle spese giudiziali di primo grado. Per questi motivi la Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso ed ha accolto il 4°, 5° e 6° motivo, annullando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del condominio e della compagnia assicurativa, sul presupposto che gli appelli incidentali erano tardivi, e compensando tra le parti tutte le spese dei diversi gradi di giudizio.