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Amministratori. Abiconf chiede chiarezza sulla prosecuzione dell’attività

Investito della questione il ministero dello Sviluppo economico

di A.D.

In relazione al Dpcm del 22 marzo 2020 esprime perplessità Abiconf, gli Amministratori beni immobili Confcommercio: essendo l’amministratore a tutti gli effetti una professione, sia pure “atipica” ai sensi della legge 4/2013, e quindi come tale non sospesa ai sensi dell'articolo 1 lettera a) del decreto deve proseguire l’attività , ma da segnalare c’è la mancata inclusione - sottolinea Abiconf - del codice Ateco 62.32, proprio degli amministratori di condominio , tra le attività di cui all'allegato 1, ovvero nella lista delle attività che non sono sospese.

Se così fosse - sottolinea in una nota l’associazione - avverrebbe la curiosa circostanza per la quale l'artigiano, il manutentore, il dipendente del condominio potrebbero proseguire nella loro attività e non l'amministratore che deve dirigerli e pagarli. Tramite Confcommercio professioni, Abiconf ha chiesto al ministero dello Sviluppo economico chiarimenti urgenti.

Per per i tanti adempimenti, gli amministratori si sono dotati - precisa Abiconf - di strumentazioni informatiche, programmi di gestione e procedure e programmi di pagamento, che per ragioni di sicurezza e privacy, necessitano però che vengano utilizzate presso gli studi professionali.

Molte realtà professionali con dipendenti si sono già attivate per svolgere alcune attività in smart working, ma non è tutto possibile a partire dal controllo del buon funzionamento degli elaboratori presso sedi operative.

Gli amministratori a tutela dei propri clienti, dipendenti e di loro stessi sono stati tra i primi - conclude il presidente dell’associazione Andrea Tolomelli - a sospendere ricevimenti al pubblico, le assemblee di condominio ed a ridurre al minimo i sopralluoghi negli stabili; però, l'espletamento delle funzioni amministrative, soprattutto per quanto strettamente necessario al buon funzionamento degli stabili richiede l'accesso agli spazi di lavor o e alle strumentazioni personali.

Tolomelli precisa che, anche se paragonati sia pure impropriamente ad imprese, gli studi degli amministratori di condominio, potrebbero far riferimento all'articolo 4 del Dpcm per cui le attività sospese avrebbero tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione.