Amministratori. Abiconf chiede chiarezza sulla prosecuzione dell’attività
Investito della questione il ministero dello Sviluppo economico
In relazione al Dpcm del 22 marzo 2020 esprime perplessità Abiconf, gli Amministratori beni immobili Confcommercio: essendo l’amministratore a tutti gli effetti una professione, sia pure “atipica” ai sensi della legge 4/2013, e quindi come tale non sospesa ai sensi dell'articolo 1 lettera a) del decreto deve proseguire l’attività , ma da segnalare c’è la mancata inclusione - sottolinea Abiconf - del codice Ateco 62.32, proprio degli amministratori di condominio , tra le attività di cui all'allegato 1, ovvero nella lista delle attività che non sono sospese.
Se così fosse - sottolinea in una nota l’associazione - avverrebbe la curiosa circostanza per la quale l'artigiano, il manutentore, il dipendente del condominio potrebbero proseguire nella loro attività e non l'amministratore che deve dirigerli e pagarli. Tramite Confcommercio professioni, Abiconf ha chiesto al ministero dello Sviluppo economico chiarimenti urgenti.
Per per i tanti adempimenti, gli amministratori si sono dotati - precisa Abiconf - di strumentazioni informatiche, programmi di gestione e procedure e programmi di pagamento, che per ragioni di sicurezza e privacy, necessitano però che vengano utilizzate presso gli studi professionali.
Molte realtà professionali con dipendenti si sono già attivate per svolgere alcune attività in smart working, ma non è tutto possibile a partire dal controllo del buon funzionamento degli elaboratori presso sedi operative.
Gli amministratori a tutela dei propri clienti, dipendenti e di loro stessi sono stati tra i primi - conclude il presidente dell’associazione Andrea Tolomelli - a sospendere ricevimenti al pubblico, le assemblee di condominio ed a ridurre al minimo i sopralluoghi negli stabili; però, l'espletamento delle funzioni amministrative, soprattutto per quanto strettamente necessario al buon funzionamento degli stabili richiede l'accesso agli spazi di lavor o e alle strumentazioni personali.
Tolomelli precisa che, anche se paragonati sia pure impropriamente ad imprese, gli studi degli amministratori di condominio, potrebbero far riferimento all'articolo 4 del Dpcm per cui le attività sospese avrebbero tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione.