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Illegittimo, senza un titolo, realizzare box nell’area adibita a parcheggio comune

Nel caso in esame la Cassazione ha ricordato che l’area deve ritenersi condominiale e come tale tutti devono poterla utilizzare

di Giovanni Iaria

Rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale le aree destinate a parcheggio, salvo che vi sia una espressa riserva di proprietà nel titolo originiario di costituzione del condominio. Pertanto, la loro trasformazione in area destinata all'installazione di box a beneficio solo di alcuni condòmini è illegittima. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 5059/2020, pubblicata il 25 febbraio 2020.

La fattispecie in esame
A scatenare la lite un condòmino, il quale citava in giudizio cinque condòmini chiedendo al Tribunale di condannarli alla rimozione dei box/garage da questi realizzati nell'area condominiale adibita a parcheggio dell'edificio, nonché al risarcimento dei danni. La domanda veniva rigettata dal Tribunale, mentre la Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, ordinava ai convenuti originari la rimozione dei box.

La pronuncia d’appello
La Corte territoriale, avendo accertato che una porzione cospicua dello spazio comune risultava occupata stabilmente dai box/garage realizzati dai convenuti con conseguente sottrazione dello stesso all'uso collettivo, ha ritenuto superati i limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

La pronuncia della Suprema Corte
La Cassazione pronunciandosi sul ricorso promosso dai cinque condòmini, originariamente convenuti, lo ha rigettato, ritenendo la decisione della Corte d'Appello conforme all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «i cortili (ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio, dopo l'entrata in vigore della legge 220/2012), rispetto ai quali manchi un'espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell'edificio condominiale, a norma dell'articolo 1117 Codice civile, (Cassazione 8 marzo 2017, n. 5831), e la loro trasformazione, sia pure solo in parte, in un'area destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di box o autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, comporta sia un'alterazione della consistenza strutturale della cosa comune, sia una sottrazione della destinazione funzionale della stessa» (Cassazione, 21/05/1994, n. 4996; Cassazione 9 dicembre 1988, n. 6673; Cassazione 14 dicembre 1988, n. 6817; Cassazione 16 febbraio 1977, n. 697).

No al parcheggio prolungato
Come ritenuto dalla stessa Cassazione in altre decisioni, hanno concluso i giudici di legittimità, il parcheggio da parte del condòmino della propria autovettura per lunghi periodi di tempo su una porzione del cortile comune costituisce abuso agli effetti dell'articolo 1102 del codice civile, in quanto impedisce agli altri condòmini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.