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Ai tempi del coronavirus: si può ritenere valida un’assemblea in videoconferenza?

Molti problemi e alcne possibili soluzioni per una situazione che si va prospettando in modo sempre più concreto

di Alessandro Di Francesco e Monica Tatiana Mandanici (Centro Studi BMItalia)

Come ogni buon professionista, anche l'amministratore di condominio si trova a dover fare i conti, in questi giorni particolari, con emergenze alle quali non siamo preparati. In un momento dell'anno dove nella maggior parte delle Regioni gli amministratori, infatti, sono soliti convocare le assemblee ordinarie di fine gestione, la salvaguardia della salute pubblica impone loro uno stop non preventivato che potrebbe rallentare il normale svolgimento di una sana gestione condominiale.

Si rammenta infatti che l'assemblea ha la funzione precipua di deliberare in merito alla vita stessa del condominio, in quanto solo in tale sede ogni condomino ha la possibilità concreta di esprimere, con il proprio voto, la propria volontà che contribuisce a costituire quell'atto collettivo (delibera) che stabilisce la gestione ordinaria e straordinaria dei beni e dei servizi comuni nonché le relative innovazioni.

La peculiarità dell'assemblea condominiale, infatti, disciplinata nello specifico dagli art. 1135 e 1136 del Codice Civile è costituita dalla circostanza che la volontà condominiale si forma validamente solo nella sede e nel luogo ove viene convocata l'assemblea stessa. Nell'assemblea, infatti, pur rimanendo nei singoli condomini la titolarità individuale dei diritti di ciascuno, si forma una volontà collegiale distinta e autonoma da ognuno di loro.

Il problema delle votazioni a distanza
Non è infatti ipotizzabile né ammissibile una votazione a distanza e al di fuori dell'assemblea mediante, per esempio, la sottoscrizione per adesione individuale di una lettera circolare seppure inoltrata singolarmente e a turno ad ogni condomino poiché mancherebbe non solo la discussione della questione da trattare ma soprattutto la contestualità della votazioni.

Limiti questi superabili da una assemblea in videoconferenza dal momento che il luogo della convocazione è indifferente purché sia tale da non inibire psicologicamente la libera discussione e la successiva espressione di voto anche a un solo condomino.

Indirizzo e collegialità
Del resto anche un'assemblea in videoconferenza richiede un indirizzo “specifico” di accesso e ben identificato, che sia esso un link o altro. Parrebbe quindi superato il problema di svolgimento dell'assemblea in un luogo identificato e identificabile. Ma si considererebbe garantito il principio di collegialità e di libertà di espressione?

Storicamente e tradizionalmente la nostra società è abituata a forme di riunione che hanno luogo in siti precisi e con la presenza fisica dei partecipanti (si ricorda che le deleghe valgono come presenza fisica).

Qualora il principio di collegialità fosse indissolubilmente legato alla presenza fisica allora ciò significherebbe che un'assemblea in videoconferenza è da ritenersi non valida, in caso contrario semplicemente spetterebbe al presidente dell'assemblea registrare la presenza dei partecipanti collegati.

Libertà di espressione
Quanto alla libertà di espressione, garantita (almeno apparentemente) nelle assemblee di tipo tradizionale, ci si domanda se possa essere allo stesso modo assicurata nelle assemblee in videoconferenza.

Certo, l'evolversi dei tempi e il doversi adattare a circostanze particolari come quella dell'attuale stato emergenziale, dovrebbero indurre il legislatore a intervenire con nuove specifiche che possano fornire chiarezza sulle corrette modalità da seguire al fine di garantire in maniera inequivocabile i principi fondamentali del nostro ordinamento, evitando di appesantire il clima di incertezza che già in tanti casi caratterizza il mondo condominiale. Sarebbe auspicabile ottenere precise indicazioni onde evitare possibili eventuali impugnazioni di delibere che non farebbero altro che aggravare ulteriormente la notevole mole di contenzioso condominiale.