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Nel Decreto fiscale l’occhio del Fisco passa dagli amministratori di condominio

di Rosario Calabrese (Presidente Nazionale Unai)

Per commemorare il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino l'Italia ricostituisce la STASI, il famigerato ente di spionaggio interno della Germania comunista che aveva il compito di fomentare la dela- zione dei cittadini nei confronti dei propri conoscenti e perfino dei propri stessi familiari. L'art. 4 del DL 124/2019 persegue gli stessi obiettivi e le stesse metodologie.
In ultima analisi il DL 124/2019 è una dichiarazione di impotenza e di incompetenza dello Stato che così sceglie di essere sempre più poliziesco e oppressivo, con ciò vessando i cittadini, bloccando l'economia e cancellando la piccola imprenditoria. Con l'articolo 4 del DL 124/2019, in buona sostanza, il legislatore delega il committente dell'appalto a svolgere quell'attività di controllo che dovrebbe essere propria degli organi di accertamento dello Stato. Che poi si usi una espressione inglese, reverse charge, per indicare l'attività di delazione e di indebita interferenza, denota solo la mala coscienza di non avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome.
Questa norma, che impone al datore di lavoro di versare al committente (invece che allo Stato) le ritenute applicate al proprio dipendente affinché esso committente le versi allo Stato (dopo che il committente ha versato tali importi al datore di lavoro, senza che neppure possa compensare le due poste contabili) ci ren- derà la “barzelletta” della comunità europea e motivo di ilarità a livello mondiale.
Se i farraginosi adempimenti del reverse charge non saranno aboliti (cosa poco probabile vista la enormità di risorse che la mala politica e la mala amministrazione sottraggono alle casse dello stato), oltre che un'aggressione nei confronti dei committenti in genere, l'art. 4 del DL 124/2019 sarà una condanna a mor- te per le piccole imprese e, in genere, per l'imprenditore di cui all'art. 2222 c.c.. Considerato infatti che l'applicazione del c.d. reverse charge è una immane ed improduttiva (per il committente) perdita di tempo, si preferirà affidare l'appalto alle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, che possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, in quanto provviste della certificazione di cui al comma 12 dell'art. 4 stesso.
Salvo fare anche noi ricorso a tali imprese tutte le volte che sia possibile, a noi amministratori il reverse charge arrecherà grave danno economico e perdita di tempo per darvi esecuzione. Non vi è dubbio infatti che tale norma si applichi anche al condominio, ogni volta che esso appalterà dei lavori, così come non vi è dubbio che tale adempimento ricadrà sulle spalle di noi amministratori.
Considerato poi che la Legge 220/12 (caldeggiata e voluta da tutte le associazioni, tranne l'UNAI, e osannata per circa sei mesi dalla sua entrata in vigore, tranne che da UNAI) include fra gli obblighi impliciti dell'incarico conferito all'amministratore anche gli adempimenti fiscali (art. 1130 c.c., co. 1 punto 5), ap- pare evidente che gli adempimenti dell'art. 4 graveranno sulle spalle di noi amministratori e che per essi non avremo neppure diritto ad un compenso extra; salvo richiederlo espressamente. Quant'anche noi am- ministratori più accorti trovassimo l'accordo per trasformare questi adempimenti in un supplemento di compenso troveremo sicuramente, a migliaia, amministratori abusivi (perché incompetenti e/o pirati) che si candiderebbero a ribasso, vanificando le nostre legittime aspettative.
Abbiamo bisogno di rimettere ordine nella categoria, con una legge seria ai sensi dell'art. 2229 c.c. che fi- nalmente stabilisca Chi, Come, Cosa. Fin quando saremo “fantasmi”, visibili per il Fisco ma invisibili per l'ordinamento vigente delle professioni intellettuali, non esisteremo e resteremo solo “limoni da spremere” e buttare.
Vogliamo l'Albo Professionale!