I temi di NT+Appuntamenti

Riprendiamo la tematica del Registro Nazionale Amministratori di Condominio

di Andrea Tolomelli (presidente Abiconf)


L'ABICONF – Amministratori Beni immobili Confcommercio – auspica che, il nuovo Governo vorrà riprendere a brevissimo termine il cammino intrapreso presso il Ministero di Giustizia sulla tematica del Registro degli Amministratori di Condominio.
La nostra Associazione ha avuto il merito di avviare ed ottenere con il Governo un tavolo comune di tutte le Associazioni di categoria per discutere sulla professione dell'Amministratore e sulle modalità di formazione e riconoscimento del professionista.
Crediamo che non occorrano nuove leggi per l'istituzione di un ulteriore “albo o collegio professionali” in quanto, ove già istituiti necessitano di procedimenti di aggiornamento per meglio adattarsi ad un professionista delle più e diverse qualifiche e competenze piuttosto che una tradizionale “figura” professionale ingabbiata in ormai anacronistiche incompatibilità.
La legge di riferimento per gli Amministratori di Condominio professionisti e loro associazioni di categorie è e rimane la legge 4 / 2013.
Le più associazioni di categoria – iscritte al MISE – hanno già di per sé la missione di promuovere la qualificazione dei loro iscritti. Nel contesto della suddetta legge riteniamo che il Registro Nazionale degli Amministratori di Condominio potrà di certo rappresentare uno strumento di concreta attuazione dei meccanismi di visibilità e promozione degli iscritti nonché delle diverse associazioni di categoria.
Per questo crediamo che il nuovo Registro Nazionale degli Amministratori dovrà funzionare sulle seguenti linee operative già da noi espresse al Ministero di Giustizia:
• Dovranno prevedersi modalità, anche informatiche, per l'iscrizione dell'Amministratore professionista attraverso la propria Associazione di Categoria della quale dovrà essere fatta esplicita menzione.
• L'Associazione di Categoria provvederà, dunque, alla verifica dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 – bis delle disposizioni di attuazione al codice civile – mantenendo rapporti con il consumatore attraverso i propri “sportelli di tutela consumatori” ed altre strutture associative. In caso di perdita dei requisiti suddetti l'Associazione potrà richiedere la cancellazione dell'associato dal Registro.
• Dovrebbero essere menzionate nel Registro le sole associazioni iscritte al MISE nella sezione delle associazioni che rilasciano attestato di qualità dei propri iscritti, in quanto affidatarie dalla legge 4/2013 della funzione di attestare la qualità dei servizi resi dai propri iscritti.
• Per gli Amministratori che non sono iscritti ad una associazione di categoria non risulterà nel Registro menzione di alcuna associazione. Di conseguenza, l'utente richiederà direttamente all'Amministratore gli attestati e le certificazioni per verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 bis disp. Att. c.c. secondo il meccanismo previsto dallo stesso codice civile –introdotto in sede di riforma dalla legge 220/2012 – per il quale l'Assemblea dei condomini è potenzialmente il “controllore” del possesso dei requisiti dell'Amministratore di Condominio.
Riteniamo che, nel contempo, dovrebbe istituirsi presso il Ministero un tavolo inter-associativo permanete per decidere modalità condivise di “esenzioni” temporanee degli obblighi formativi per ragioni specifiche (malattie, maternità o altro) ed eventuali modalità di controllo, anche a campione, sul possesso dei requisiti previsti dalla legge degli iscritti al Registro.
Siamo contrari all'innalzamento del monte ore (15 ore) attualmente previsto per i corsi di aggiornamento professionale che riteniamo attualmente più che sufficienti in quanto, già le Associazioni di categoria nell'ambito dei diversi meccanismi di promozione ed attestazione della qualità dei servizi resi dai propri iscritti possono prevedere ulteriori ore di aggiornamento e formazione professionale, in corsi, convegni o altro, differenziando, così, l'offerta formativa nell'ottica di quella “sana” concorrenza alla base del meccanismo plurimo associativo previsto dalla legge 4/2013.
Richiediamo la cancellazione dell'attuale possibilità di amministrare il proprio Condomino indipendentemente dal possesso dei requisiti formativi (ex art. 71 bis. disposizioni di attuazione al c.c. comma 2) che equivale ad ammettere che, un soggetto solo per il fatto di essere proprietario di un'automobile sia abilitato a guidarla senza il possesso della patente di guida.