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Assoedilizia chiede la proroga del termine per il certificato di idoneità statica

dalla Redazione

Preoccupa i milanesi, proprietari di immobili ultimati da più di cinquanta anni che non siano in possesso del certificato di collaudo statico degli edifici, la prescrizione contenuta nel comma 6 dell'art. 11 del Regolamento Edilizio vigente che richiede l'acquisizione di un certificato di idoneità statica (CIS) entro il termine di cinque anni dalla data di pubblicazione e cioè entro il 26/11/2019.
La sanzione prevista in caso di inadempimento è grave: «Nel caso di mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti viene meno l'agibilità dell'edificio o delle parti di questo non certificate. In caso di compravendita i notai dovranno allegare la certificazione all'atto di vendita».
Indipendentemente dalla legittimità di tale norma di natura regolamentare, afferma Assoedilizia che la ha già contestata dall'inizio, sono indiscutibili le difficoltà e gli oneri creati in capo ai proprietari che sono chiamati ad intervenire, secondo un procedimento formulato dal Comune in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri, che ha portato alla definizione di Linee Guida per l'effettuazione della verifica, Linee Guida approvate da una “Determinazione Dirigenziale “del Comune in data 25/11/2016.
La determina prevede anche che il CIS debba essere allegato al fascicolo di fabbricato e depositato presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano “ai fini dell'attività di monitoraggio e di analisi statistiche del patrimonio costruito”.
Il procedimento concordato prevede un primo ed un secondo livello di indagini sull'immobile che si concludono o con il rilascio del certificato dopo l'esame di primo livello se viene ritenuta sufficiente per accertare l'idoneità dell'edificio già questa prima indagine, che comporta costi di esecuzione contenuti, o, in ipotesi negativa, si dovrà passare a indagini approfondite con costi di esecuzione di grosso rilievo e serie difficoltà di attuazione.
Oltre ai costi, sostiene Assoedilizia, la difficoltà, che potrebbe risultare addirittura impeditiva, riguarda il reperimento di tutti gli atti di fabbrica degli edifici e il complesso dei procedimenti di assentibilità di tutti gli eventuali interventi eseguiti successivamente alla originaria costruzione in assenza dei quali il tecnico delegato a certificare non si assume la responsabilità di procedere. Si pensi a tutti i passaggi di proprietà che possano essere intervenuti per l'edificio e alla impossibilità di ritrovare presso tutti i successivi proprietari i documenti richiesti o alla difficoltà di ottenerne il rilascio da parte della Amministrazione con un accesso.
In questa situazione è intervenuto un nuovo elemento che cambia i termini della problematica.
La Regione Lombardia con delibera di Giunta n. XI/695 ha recepito il Regolamento Edilizio-tipo di fonte statale stabilendo che i Comuni debbano adeguare i loro Regolamenti Edilizi a tale regolamento tipo che costituisce espressione di principio dello Stato, indirizzato a determinare su tutto il territorio principi omogenei nel regolamentare la materia edilizia a livello comunale.
Il Comune di Milano, in esecuzione di quanto stabilito dalla Regione, in data 21 dicembre 2018 ha reso noto l'avvio di procedimento relativo alla redazione del nuovo Regolamento Edilizio in adeguamento al Regolamento Edilizio tipo.
Il regolamento in vigore, pertanto, spiega Assoeilizia, dovrà essere riscritto rispettando la procedura di approvazione prevista per legge e cioè adozione, osservazioni, approvazione definitiva e rispettando, quel che più conta, i principi che configurano il regolamento-tipo.
E a questo punto sembra proprio che la norma attualmente in vigore, esaminata sopra, che in forza del giudizio di un tecnico potrebbe arrivare a determinare il venir meno del provvedimento di agibilità dell'immobile e l'incommerciabilità dello stesso, non possa essere considerata conforme ai principi del regolamento-tipo.
Ne consegue che la disciplina relativa all'obbligo di acquisizione del certificato di idoneità statica, così come formulata, ha senz'altro diverse probabilità di essere sostituita. A questo punto emerge la necessità, o quanto meno la convenienza, in capo alla Amministrazione, di seguire la strada della realizzazione dell'interesse pubblico prorogando il termine del 26 novembre 2019 per gli adempimenti qualora non si arrivasse a portare a termine prima di tale data (tenendo presente anche i tempi necessari ai privati per adempiere) il procedimento di approvazione del nuovo Regolamento.
Sarebbe questo l'unico mezzo idoneo ad evitare un notevole contenzioso nei confronti del Comune.
Assoedilizia ha invitato a discutere di questa problematica docenti universitari ed esperti in materia urbanistica e condominiale al convegno che si terrà, presso la sua sede il 14 maggio 2019.