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Al convegno Unai la critica al pignoramento del conto corrente condominiale

dalla Redazione

Si è svolto oggi a Milano il convegno organizzato da Unai in collaborazione con il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio, dedicato alle novità legislative, dottinarie e giursiprudenziali (per la diretta su facebook cliccare qui ). I primi interventi della mattinata sono stati dedicati all’Ecobonus a cura di Renato Cremonesi), alle novità sulla privacy (il quadro completo è stato tracciato da Laura Galli) e alle responsabilità penali dell’amministratore per le conseguenze di sue omissioni di obblighi di legge, a partire dal calssico caso di lesioni e omicidio colposo seguito alla mancata osservnza di prescrizioni sulla sicurezza (questo tema è stato sviluppato da Daniele Masini, neo segretario di Unai Milano).
Roberto Triola, già presidente della II Sezione della Cassazione, ha affrontato la pignorabilità del conto corrente condominale da parte dei creditori del condominio, sostenuta da alcuni Tribunali (in particolare da quello di Milano), il che consente di aggirare l’obbligo, sancito nel Codice civile dopo la riforma del 2012, di aggredire prima i condòmini morosi e solo dopo averli «escussi» potrà rivolgersi contro chi è in regola con i pagamenti. Ma se consideriamo, ha detto Triola, che il conto corrente condominiale faccia parte del patrimonio condominiale, vuol dire che esiste un patrimonio e di consegunza anche una personalità giuridica del condominio, cosa che, ha ricordato Triola, è stato escluso proprio in sede di discussione della riforma del 2012.
Su un altro aspetto della riforma si è appuntata la critica del presidente Unai Rosario Calabrese: il divieto di conferire deleghe all’amministratore è un assudo, ha sottolineato Calabrese, perché la maggioranza dei condòmini si è già affidata a lui nominandolo.
Al question time è stata posta la questione della durata della nomina dell’amministratore conferita per la prima volta. Ci sono tre interpretazioni, ha risposto Triola, ciascuna in contrasto con altre norme. Ma quella accettatata dalla giurisprudenza di merito prevalente è quella che dura in carica due anni salvo revoca.Il mettere nell’ordine del giorno il rinnovo è in contrasto con la norma; con ogni probabilità, se consideriamo che il legislatore ha usato la parola “rinnovo” in vari luoghi con significati diversi e vuol dire “prorogato” dove si parla della documentazione; quindi non c’è bisogno di fornire nuova informazioni su requisiti e compenso. Se consideriamo quindi questo aspetto, la nomina è biennale salvo revoca. E dopo i due anni per la nomina (anche dello stesso amministratore) occorre comunque la maggioranza qualificata dei 500 millesimi e dei presenti.
Gli interventi del pomeriggio sono stati dedicati ai numerosi risvolti penali dell’attività dell’amministratore, cioè ai reati compiuti a seguito dell’accettazione dell’incarico da parte dell’assemblea condominiale. Silvia Giampà ha evidenziato la numerosa casistica, anche derivante dall’intreccio con la normativa amministrativa e dalle leggi speciali, premettendo un’introduzione al sistema del diritto penale italiano.
Andrea Ciccarone si è invece dedicato ad appropriazione indebita e truffa, rappresentando la profonda differenza tra questi reati, il primo dei quali è commesso con una certa frequenza dagli aministratori ondominiali-