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Magistratura onoraria, la formazione «condominiale» va curata dalle associazioni

di Luigi Grillo, Rosario Dolce e Franco Pani dell’Accademia Confamministrare

Assistiamo, da parecchi giorni, al proliferare di comunicati stampa aventi ad oggetto la riforma della magistratura onoraria e la trasformazione, dal regime da transitorio a quello permanente, dell'obbligo preventivo di mediazione nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis del D.Lgs. 28/10 (tra cui figura la materia “condominiale”).
Sappiamo che, nell'elenco delle materie interessate a questa “riforma” procedurale, ve ne è una che ci sta particolarmente a cuore: ed è quella relativa al “diritto condominiale”.
A disparte ogni considerazione sulla scelta di individuare, nel mediatore prima e nel giudice di pace dopo, l'organo deputato ad agevolare la risoluzione e/o a decidere simili controversie, ciò che emerge, a primo acchito, nell'affrontare l'argomento è a mancata menzione delle associazioni di categoria per lo svolgimento dell'attività di formazione nei confronti dei nuovi decidenti.
Tentiamo di spiegarci meglio. Sino, a tutt'oggi (e almeno, stando alle attuali previsioni, fino al 30 ottobre del 2025: data prevista per l'entrata in vigore della riforma), la competenza dell'Ufficio del Giudice di Pace in materia condominiale è riservata alle controversie relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi condominiali, ovvero a quelle relative all'impugnazione delle delibere assembleari, nella misura in cui il valore oggetto della questione che postula il gravame, sia inferiore a quello limite pari a cinquemila euro.
La prospettiva di disporre un ampliamento delle competenze in favore di codesto decidente su tutto il contenzioso sulle materie di cui al libro III, titolo VII, capo II del Codice civile, articoli da 1117 a 1139, e agli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione (quindi per la parte del Codice civile riservata al “diritto condominiale”), avrebbe dovuto, ad avviso di chi scrive, suggerire l'adozione di una serie di misure volte a garantire il coinvolgimento degli operatori del settore.
In altri termini, per essere ancora più espliciti, a nostro avviso, il Legislatore della riforma sulla magistratura onoraria, allorquando ha previsto l'ampliamento delle competenze in materia condominiale in favore della “magistratura onoraria”, avrebbe dovuto e potuto far un cenno alla legge 4/2013, ovvero avrebbe potuto e dovuto coinvolgere i principali referenti del settore: ergo, i centri studio delle associazioni di categoria.
Le associazioni degli amministratori sono osservatori privilegiati del diritto condominiale e laboratori permanenti della relativa pratica sperimentazione.
Il ruolo che le stesse associazioni e i relativi centri studi hanno ricavato in questi anni, elevandosi a soggetti attivi nella prevenzione dei conflitti in condomino, si apprezza propriamente nella costante ed incessante attività di divulgazione della conoscenza e dell'informazione in “materia”, e tanto nei confronti non solo degli amministratori professionisti, ma, più in generale, degli operatori del settore e degli stessi cittadini (l'80% dei cittadini italiani vive all'interno di un condominio e in quanto tale è anche un condòmino!).
Senza tale propedeutica attività, la svolta “culturale” - già in corso con l'entrata in vigore del D.M. 140/2014 - non si sarebbe potuta innestare. Il calo delle liti presenti nelle aule di giustizia nasce anche da questo nuovo approccio sociologico e pedagistico, seppur celato dall'introduzione di strumenti deflattivi al ricorso alla Giustizia (vedasi, per tutto, il procedimento di mediazione)
Resta inteso che nessuna associazione presente nel settore può aspirare a divenire unica depositaria del sapere tecnico e giuridico in materia, tanto da elevarsi a referente principale per la formazione della “magistratura onoraria”.
Andrebbero allora trovate delle soluzioni intermedie in grado di valorizzare la sinergia e la cultura associativa. La strada maestra potrebbe essere quella indicata dal Legislatore, in sede di riforma delle professioni non ordinistiche (legge 4/13), laddove ha previsto che le stesse associazioni di categoria possano aggregarsi tra di loro al fine di dare luogo a “…funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali […]” (cfr, articolo 3 ultimo comma).
Dare modo alle associazioni di categoria, e, per esse, ai rispettivi centri studio di esprimere un ruolo attivo nelle attività di formazione della “magistratura onoraria”, potrebbe essere la chiave di volta per valorizzare meglio la “Riforma” e garantire un assestamento della stessa, sul paino pratico e operativo, meglio adeguato al caso e senza troppi traumi.