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La responsabilità del revisore condominiale

di Francesco Schena (Presidente nazionale ARCO - Associazione Revisori Contabili Condominiali)

Quando il committente incarica un professionista perché verifichi la contabilità del condominio è naturalmente portato a ritenere che riceverà certezze assolute in ordine alle conclusioni che lo stesso revisore relazionerà. Purtroppo, si tratta di un'aspettativa utopistica ma che il sistema tecnico-normativo di riferimento consente di contemperare.
Ma andiamo per gradi per meglio comprendere la questione.
Chi promuove la revisione della contabilità condominiale è quasi sempre mosso da uno spirito di sospetto sul buon operato dell'amministratore o comunque accampa una serie di ragioni che si auspica siano poi confermate nella relazione di revisione.
Premessa la necessità di una solida esperienza da parte del revisore in guisa da non fargli correre il rischio di soccombere passivamente alle aspettative del cliente, occorre registrare come l'attività di revisione comporti dei limiti ad un risultato di verifica che possa assicurare al 100% l'accertamento di tutte le anomalie possibili e questo a causa di rischi intrinseci al sistema: norme di riferimento complesse, assenza di standard contabili collaudati, elaborati spesso fuori dagli schemi, procedure amministrative e decisionali non aziendalistiche, giurisprudenza contraddittoria. Ma credere che questo rischio esista solo in materia di revisione condominiale sarebbe un errore: infatti, tali incognite afferiscono anche la revisione legale dei conti di una S.p.A. Si tratta, quindi, di accettare l'idea di questo rischio.
Ma a questo punto ai più verrebbe da chiedersi se tutto ciò non determini l'inutilità di una attività di verifica contabile. In realtà se il rischio esiste, altrettanto esiste lo strumento per far sì che la distanza tra la certezza al 100% auspicata dal cliente e quella all'80-85% tecnicamente possibile possa ridursi significativamente, portando l'attendibilità del giudizio al più alto e ragionevole livello possibile, magari fino al 95-98%.
Ma come è possibile tutto ciò? Applicando il c.d. principio della “responsabilità” del revisore. In buona sostanza, il richio di inattendibilità del giudizio di revisione può essere ridotto, fino a tendere allo zero, esclusivamente attraverso le garanzie che il revisore può offrire al suo cliente circa la propria competenza e preparazione professionale specifica.
E' dunque la preparazione del professionista a fare la differenza, preparazione, si badi bene, non solo teorica e applicativa di specie, ma anche giuridica e tecnica in materie collaterali alla mera verifica contabile. A questo si aggiunga, inoltre, come l'etica professionale imponga allo stesso professionista di comunicare al potenziale committente quali siano le sue competenze in materia, in modo da renderlo edotto sui percorsi formativi qualificanti e specializzanti svolti.
Il principio in argomento può essere definito, in sintesi, come quel senso di responsabilità a cui il revisore è chiamato nel misurare la propria competenza e adeguatezza a svolgere l'incarico affidato, assicurando non solo di operare in coscienza ma anche in scienza.
Pertanto, se pensiamo a quali possano essere i riverberi di un giudizio negativo espresso nella relazione di revisione, non risulterà difficile comprendere la necessità per lo stesso committente di affidarsi a professionisti adeguatamente formati e qualificati sebbene ad oggi quella del revisore della contabilità condominiale sia una figura non regolamentata.