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Sono i condòmini a ignorare i requisiti che deve avere l'amministratore

di Luigi A. Ciannilli (presidente Conf.a.i)

Correva l'anno 2004 quando inoltrai personalmente al Presidente del Tribunale di Ferrara la richiesta allegata per l'istituzione di un Registro di 'consulenti' tecnici' esperti nel settore condominiale. La risposta fu negativa con la motivazione che non era contemplato nell'ordinamento un “albo” in tal senso.
Entrando nel merito degli interrogativi che si pone “ADUC” (si veda il Quotidiano Condominio di ieri): <<Le norme sui requisiti professionali degli amministratori di condominio, specie nei rapporti tra privati, sono sovente ignorate. Quanti sono i condòmini che verificano che l'amministratore abbia adempiuto agli obblighi di formazione e aggiornamento? Riteniamo davvero pochi e le continue richieste di informazioni e consulenza che riceviamo dai condòmini lo confermano ogni giorno di più>>. Non può certo imputarsi agli amministratori se i condòmini ignorano i loro “diritti” e come fare per esercitarli.
A riguardo riproponiamo quanto già scritto in passato alla stessa ADUC (ed altre associazioni di consumatori) ovvero la disponibilità di CONF.A.I. a fornire consulenza in materia e perfino ad organizzare, con quelle che si rendessero disponibili, sull'intero territorio nazionale, dei corsi informativi per i 'condòmini'. Anche per quelli “autoamministrati” da uno degli stessi residenti.
Date le “numerose richieste di informazioni e consulenze” che, è scritto, ricevono loro e che riceviamo anche noi.
Inoltre. in questo contesto, ci siamo domandati se i Tribunali chiamati a nominare gli amministratori condominiali verifichino che le persone scelte abbiano in capo i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge. Una risposta in tal senso viene dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ed è rinvenibile al link: http://www.iussit.com/amministratore-condominio-giudiziario-requisiti-l-2202012/
Oggi non esiste alcun titolo di studio in Italia che consenta l'accesso alla professione di Amministratore di condominio senza aver preventivamente seguito un 'corso di formazione' ad hoc, come detta il D.M. 140/2014 - o l'aver esercitato l'attività, per almeno 1 anno negli ultimi 3 antecedenti l'entrata in vigore della L. 220/2012. E nel dichiarare il falso (circa il non possesso dei requisiti elencati nella L. 220/2012) si incorre in un reato penale. Pertanto, praticamente, previo espletamento delle formalità di legge, il Presidente del Tribunale nomina un “amministratore giudiziale” (che l'assemblea può sostituire in qualsiasi momento con uno, appunto, assembleare) sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto. O attingendo da un elenco, ove sia stato istituito ed esista, dopo l'entrata in vigore della Legge 220/12; oppure su segnalazione delle associazioni riconosciute a livello nazionale e iscritte nell'apposito Registro presso il MI.S.E. - ai sensi della L. 4/2013 “Professioni non organizzate” - cui corre l'obbligo di pubblicare l'elenco degli iscritti nel sito Internet e la disponibilità all'accesso allo 'sportello del consumatore', per eventuali richieste, segnalazioni o reclami.